|
Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via
Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 27 gennaio 2012
Circolare n. 32/2012
Oggetto: Liberalizzazioni - Decreto “Cresci Italia” – D.L. 24.1.2012 n. 1, su S.O. alla G.U. n.19 del
24.1.2012.
Dopo la manovra “Salva Italia” il Governo Monti ha
adottato un secondo pacchetto di interventi volto a favorire la crescita
attraverso liberalizzazioni e rilancio delle infrastrutture. Si tratta di un
provvedimento corposo di ben 98 articoli che spazia dalle professioni alle
farmacie, dal gas al carburante, dai servizi pubblici locali a quelli bancari e
assicurativi, dai taxi alle edicole, dalle ferrovie all’Autority
nei trasporti, dall’attrazione di capitali privati nelle infrastrutture ai
dragaggi.
Si segnalano di
seguito alcune delle principali misure del provvedimento che ha iniziato al
Senato l’iter di conversione.
Liberalizzazione delle attività economiche (art. 1) – E’ stata prevista l’abrogazione, da
attuarsi entro la fine di quest’anno, delle norme che pongono vincoli
burocratici (limiti numerici, autorizzazioni, licenze o nullaosta) per l’avvio
di un’attività economica non giustificati da un interesse generale. Sono
escluse dall’ambito di applicazione della disposizione in esame i trasporti di
persone e merci su gomma, per i quali rimangono in vigore le attuali regole
sull’accesso alla professione, nonché i servizi di finanziari e di
comunicazione.
Agevolazioni per le nuove società (art. 3) – Allo scopo di favorire la nascita
di nuove imprese è stata istituita la società
semplificata a responsabilità limitata a favore dei giovani di età
inferiore ai 35 anni. Tale società godrà di un regime agevolato sia per quanto
riguarda le formalità di costituzione che l’ammontare del capitale che potrà
essere anche simbolico (minimo 1 euro).
Autorità di regolazione dei trasporti (art. 36) – E’ stata confermata l’istituzione,
già prevista dal decreto Salva Italia,
di una specifica Autorità di regolazione dei trasporti che sarà disciplinata
con un’apposita legge. In attesa che ciò avvenga sono state attribuite nuove
funzioni all’attuale Autorità per
l’energia elettrica e il gas che pertanto dal prossimo 30 giugno diverrà
competente anche nel settore dei trasporti e dell’accesso alle infrastrutture.
In particolare tale Autorità dovrà garantire condizioni di accesso eque alle
infrastrutture ferroviarie, portuali e autostradali, definire i criteri per la
fissazione di tariffe, canoni e pedaggi nonché, con specifico riferimento
all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definire i criteri di assegnazione
delle tracce e della capacità.
Ferrovie (art. 38) – E’ stato soppresso l’obbligo, introdotto a sorpresa dal
precedente Governo in sede di conversione del D.L. n. 138/2011, per tutte le
imprese ferroviarie di applicare il contratto collettivo di lavoro F.S.. Com’è noto, contro tale obbligo aveva preso posizione
Dragaggi (art. 48) – E’ stata modificata la disciplina sui dragaggi
nell’intento di semplificare il sistema normativo che regola la materia. In
particolare è stato previsto che nei siti oggetto di interventi di bonifica di
interesse nazionale le operazioni di dragaggio devono essere svolte sulla base
di un progetto presentato dall’Autorità portuale e approvato entro 30 giorni
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ stato inoltre ribadito
che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi in
mare nel rispetto delle norme fissate dal Codice Ambientale (DLGVO n.
152/2006); al riguardo si fa osservare che, come già previsto da tale Codice,
l’operatività dell’immersione in mare continua peraltro ad essere subordinata
ad uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente sino ad oggi non ancora
emanato.
Diritti aeroportuali (artt. da
Tasse ancoraggio (art. 84) – Al fine di porre fine ad una
procedura d’inflazione aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia, è
stato corretto il DPR n.107/2009 che discriminava i trasporti marittimi diretti
nei Paesi comunitari rispetto ai trasporti marittimi nazionali attraverso
l’applicazione di maggiori tasse di ancoraggio.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 268/2011, 195/2011, 135/2009 e 203/2008 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O alla G.U. n. 19 del 24.1.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo
sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle
liberalizzazioni
Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche
e riduzione degli oneri amministrativi
sulle imprese
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n.
sancito dall'articolo
41 della Costituzione
e del principio
di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le
norme che prevedono
limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso
dell'amministrazione
comunque denominati per
l'avvio di un'attivita' economica
non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente
rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalita';
b) le norme che
pongono divieti e
restrizioni alle attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche
perseguite, nonche' le disposizioni di
pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con
prevalente
finalita' economica o
prevalente contenuto economico,
che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero
non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita'
pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano
l'avvio di
nuove attivita' economiche o
l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto
agli operatori gia'
presenti sul mercato, operanti in contesti
e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti
e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio
o nelle modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele
dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni
recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita'
economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate
in senso tassativo,
restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di
interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo
condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita'
tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette
solo i limiti,
i programmi e
i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute,
all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla
sicurezza, alla
liberta', alla dignita' umana e possibili
contrasti con l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con
gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni
di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i
principi direttivi di
cui all'articolo 34
del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge
22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte
delle
Camere di una sua relazione che
specifichi, periodi ed
ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare
entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu'
regolamenti, ai sensi
dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare
le
attivita' per
le quali permane
l'atto preventivo di
assenso
dell'amministrazione, e
disciplinare i requisiti
per l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i
termini e le modalita' per
l'esercizio dei poteri
di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e
regolamentari dello Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla
data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante
della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine
di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di
regolamento,
anche in merito al rispetto del
principio di proporzionalita'. In
mancanza del parere nel termine,
lo stesso si
intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le
Provincie ed i Comuni si adeguano ai
principi e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012,
fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi
dell'articolo 120
della Costituzione. A
decorrere dall'anno 2013,
il predetto
adeguamento costituisce elemento
di valutazione della virtuosita'
degli stessi enti
ai sensi dell'articolo
20, comma 3,
del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio
2011, n.
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4,
comunica, entro il
termine perentorio del 31
gennaio di ciascun
anno, al Ministero
dell'economia e delle
finanze gli enti
che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo.
In
caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione
della
virtuosita'. Le Regioni a
statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le
previsioni dei
rispettivi statuti.
5. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di
linea, i
servizi finanziari come
definiti dall'articolo 4
del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa
ai servizi
nel mercato interno,
e le attivita' specificamente sottoposte
a
regolazione e vigilanza di apposita autorita'
indipendente.
Art. 2
Tribunale delle imprese
1. Al decreto
legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1
e 2
le parole: «sezioni
specializzate in
materia di proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate
in materia
di impresa»;
b) all'articolo
2, le parole:
«in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale» sono sostituite
dalle seguenti: «in
materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per
materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni
specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui
all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in
materia di diritto d'autore;
c) azioni di
classe di cui
all'articolo 140-bis del
decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Le sezioni
specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V,
Titolo V, Capi V e VI del
codice
civile ovvero alle societa' da queste
controllate o che
le
controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro
la cui qualita' di
socio e' oggetto di controversia;
b) relative al
trasferimento delle partecipazioni
sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali
o i
diritti inerenti;
c) di
impugnazione di deliberazioni
e decisioni di
organi
sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti
parasociali;
f) contro
i componenti degli
organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto
azioni di responsabilita' promosse
dai
creditori delle societa'
controllate contro le societa' che le
controllano;
h) relative a rapporti
di cui all'articolo 2359, primo comma,
n.
3, all'articolo 2497-septies
e all'articolo 2545-septies
codice
civile;
i) relative a
contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V
e VI del
codice civile, quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma
1-bis dell'articolo 13
del testo unico
delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito
il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate
di
cui al decreto legislativo 26
giugno 2003, n.
168, e successive
modificazioni, il contributo
unificato di cui
al comma 1 e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il
maggior gettito derivante
dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata
del bilancio
dello Stato per
essere riassegnato al
fondo istituito ai
sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
4. Il comma 4 dell'articolo
140-bis del decreto
legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e'
proposta al tribunale presso cui e' istituita la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di
cui al presente articolo
si applicano ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata
in vigore
del presente decreto.
relative alle competenze previste dal presente articolo senza
nuovi o
maggiori oneri e con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente".
Art. 3
Accesso dei giovani alla
costituzione
di societa'
a responsabilita' limitata
1. Dopo l'articolo 2463
del codice civile, e' inserito il
seguente
articolo:
" Articolo
2463-bis (Societa' semplificata
a responsabilita'
limitata)
La societa'
semplificata a responsabilita' limitata
puo'
essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone
fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data
della
costituzione.
L'atto costitutivo deve
essere redatto per scrittura privata e deve
indicare:
1) il cognome, il
nome, la data,
il luogo di
nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione
sociale contenente l'indicazione di societa'
semplificata a responsabilita'
limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del
capitale sociale non inferiore
ad un euro
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.
Il
conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti
previsti dai numeri 3), 6), 7), 8)
del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di
sottoscrizione.
L'atto costitutivo
deve essere depositato
a cura degli
amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio
del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale,
allegando i documenti comprovanti la
sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria
nella quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente
articolo.
L'ufficiale del
registro deve accertare
la sussistenza dei
requisiti richiesti
e procedere all'iscrizione entro
il termine
perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo
2189. Decorso
inutilmente il termine indicato
per l'iscrizione, il
giudice del
registro, su richiesta
degli amministratori, verificata
la
sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante
modificazioni dell'atto costitutivo deliberate
dall'assemblea dei
soci e' redatto
per scrittura privata e si
applicano i commi terzo
e quarto. L'atto
di trasferimento delle
partecipazioni e' redatto per
scrittura privata ed
e' depositato
entro quindici giorni a cura degli amministratori presso
l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita
la
sede sociale.
Quando il singolo socio
perde il requisito d'eta' di cui al
primo
comma, se l'assemblea convocata senza indugio
dagli amministratori
non delibera la trasformazione della societa',
e' escluso di diritto
e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene
meno
il requisito di eta' in capo
a tutti i
soci gli amministratori
devono, senza indugio,
convocare l'assemblea per
deliberare la
trasformazione della societa', in
mancanza si applica
l'articolo
2484.
La denominazione
di societa' semplificata
a responsabilita'
limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato,
la sede
della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso
cui
questa e' iscritta
devono essere indicati
negli atti, nella
corrispondenza della societa' e
nello spazio elettronico
destinato
alla comunicazione
collegato con la
rete telematica ad
accesso
pubblico.
Salvo quanto previsto
dal presente articolo,
si applicano alla
societa' semplificata a
responsabilita' limitata, le disposizioni di
questo capo in quanto compatibili.".
Dopo il primo comma
dell'art. 2484 del codice civile,
e' inserito
il seguente: "La societa'
semplificata a responsabilita' limitata si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il
venir
meno del requisito di eta' di cui
all'articolo 2463-bis, in capo a
tutti i soci.".
2. Con decreto
ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze e con il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni
dall'entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della societa' e
sono individuati i
criteri di accertamento delle qualita'
soggettive dei soci.
Art. 4
Norme a tutela e promozione della
concorrenza
nelle Regioni e negli enti
locali
1.
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita'
giuridica
e dell'unita' economica
dell'ordinamento, svolgendo le
seguenti
funzioni:
a) monitora la
normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante
della Concorrenza e del Mercato,
le disposizioni contrastanti con la tutela
o la promozione
della
concorrenza;
b) assegna all'ente
interessato un congruo termine per
rimuovere
i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente
il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma
precedente, la
Presidenza del Consiglio puo'
formulare richieste di informazioni a
privati e enti pubblici.
3. Le attivita' di cui al presente articolo
sono svolte con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' disponibili
a
legislazione vigente.
Capo II
Tutela dei
consumatori
Art. 5
Tutela amministrativa
contro le clausole
vessatorie
1. Al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo
l'articolo
37 e' aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su
denuncia dei
consumatori interessati, ai soli fini di cui
ai commi successivi,
dichiara la vessatorieta' delle
clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante
adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di
moduli,
modelli o formulari.
2. Il provvedimento che
accerta la vessatorieta' della clausola e'
diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito
dell'operatore che adotta la
clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni
altro mezzo ritenuto
opportuno in relazione
all'esigenza di informare
compiutamente i
consumatori.
3. Le
imprese interessate hanno
facolta'
di interpellare
preventivamente l'Autorita' in merito
alle vessatorieta' delle
clausole che intendono utilizzare nei
rapporti commerciali con i
consumatori. Le clausole
non ritenute vessatorie
a seguito di
interpello, non possono
essere successivamente valutate
dall'Autorita' per gli effetti di cui
al comma 2. Resta in ogni caso
ferma la responsabilita' dei
professionisti nei confronti
dei
consumatori.
4. In
materia di tutela
giurisdizionale, contro gli
atti
dell'Autorita', adottati in
applicazione del presente articolo,
e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la
giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita'
delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.".
5. Le attivita' di cui al presente articolo
sono svolte con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' disponibili
a
legislazione vigente."
Art. 6
Norme per rendere efficace
l'azione di classe
1. All'articolo 140-bis
del codice del consumo di cui al
decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.
206, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a),
la parola "identica" e'
sostituita dalle
seguenti "del tutto omogenea";
- la lettera
b), la
parola "identici" e'
sostituita dalle
seguenti: "del tutto omogenei";
- alla lettera c) la parola
"identici" e' sostituita
dalle
seguenti "del tutto omogenei".
b) al comma 6:
- al secondo
periodo, la parola "identita'" e'
sostituita dalle
seguenti: "l'evidente omogeneita'".
Art.
7
Tutela delle microimprese da
pratiche
commerciali ingannevoli e
aggressive
1. All'articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 6
settembre
2005, n. 206, dopo
la lettera d)
inserire la seguente:
"d-bis)
«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni, che, a
prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita' economica
artigianale e altre attivita' a titolo
individuale o familiare.";
2. All'articolo 19, comma
1, dopo le parole: "relativa a un
prodotto" sono aggiunte,
infine, le seguenti:
", nonche' alle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
microimprese. Per
le microimprese la tutela in materia di pubblicita'
ingannevole e di
pubblicita' comparativa
illecita e' assicurata in via
esclusiva dal
decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".
Art. 8
Contenuto delle carte di
servizio
1. Le carte di servizio,
nel definire gli obblighi cui sono
tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita'
di impresa o per l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito,
indicano in
modo specifico i diritti,
anche di natura
risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei
confronti dei gestori
del servizio e
dell'infrastruttura.
2. Le Autorita' indipendenti
di regolazione e
ogni altro ente
pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di
regolazione sui
servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici
diritti di
cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che
le imprese
che gestiscono il
servizio o l'infrastruttura definiscono
autonomamente.
Capo III
Servizi professionali
Art. 9
Disposizioni sulle professioni
regolamentate
1. Sono abrogate le
tariffe delle professioni
regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando
l'abrogazione di cui al comma 1,
nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso
del
professionista e' determinato con riferimento a parametri
stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del
Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle
casse
professionale e agli archivi precedentemente basati
sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri
nei contratti individuali
tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del
compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
3. Il compenso per le prestazioni
professionali e' pattuito
al
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri
ipotizzabili dal momento
del conferimento alla
conclusione
dell'incarico e deve altresi'
indicare i dati
della polizza
assicurativa per i danni
provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso,
previamente resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta,
deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive
di spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le
disposizioni vigenti che per la
determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle
tariffe di cui al
comma 1.
5. La durata del
tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni
regolamentate non potra' essere
superiore a diciotto mesi e
per i
primi sei mesi, potra' essere svolto,
in presenza di
un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli
ordini e
il ministro dell'istruzione, universita'
e ricerca, in concomitanza
col corso di studio
per il conseguimento
della laurea di
primo
livello o della
laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali
degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica per lo
svolgimento del tirocinio
presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni
del
presente comma non si applicano alle professioni
sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c),
il secondo, terzo
e quarto periodo
sono
soppressi;
b) la lettera d) e'
soppressa.
7. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti
della possibilita'
di partecipare al patrimonio dei
confidi
1. All'articolo 39, comma
7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le
parole:
"le piccole e medie imprese socie" inserire le
parole: "e i
liberi
professionisti soci".
Art. 11
Potenziamento del
servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso
alla titolarita'
delle farmacie e modifica alla disciplina
della
somministrazione dei farmaci
1. Al fine di favorire
l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di
aspiranti, aventi i
requisiti di
legge, garantendo al
contempo una piu' capillare
presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo e
il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n.
475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle
autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione
eccedente, rispetto al parametro di cui
al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia
superiore a 500
abitanti; nei comuni
fino a 9.000
abitanti,
l'ulteriore farmacia puo' essere
autorizzata soltanto qualora
la
popolazione eccedente rispetto al parametro
sia superiore a 1500
abitanti".
2. Le regioni e le
province autonome di
Trento e di
Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata
in
vigore della legge
di conversione del
presente decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle
farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma
1 o comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il
diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni
e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario
per titoli ed esami per la
copertura delle sedi
farmaceutiche di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle
per le quali
sia
stata gia' espletata
la procedura concorsuale,
riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia
e
ai titolari di
farmacia rurale sussidiata.
L'adozione dei
provvedimenti previsti dai
precedenti periodi del
presente comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte
del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa
sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
23 marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale. Al
concorso straordinario si
applicano le
disposizioni vigenti sui
concorsi per la
copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni
regionali dirette ad
accelerare la definizione
delle procedure
concorsuali.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento
e di Bolzano,
sentiti l'unita' sanitaria
locale e l'ordine
provinciale dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una
farmacia:
a) nelle stazioni
ferroviarie, negli aeroporti civili a
traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle
aree di servizio
autostradali ad alta intensita' di traffico,
servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non
sia gia' aperta
una
farmacia a una distanza inferiore a
b) nei centri
commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a
aperta una farmacia a una distanza inferiore a
4. Fino al 2022, tutte
le farmacie istituite ai sensi del
comma 3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno
sede.
5. Ai concorsi per
il conferimento di
sedi farmaceutiche gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono
concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso
la
titolarita' della
sede farmaceutica assegnata
e' condizionata al
mantenimento della gestione
associata da parte
degli stessi
vincitori, su base
paritaria, fatta salva
la premorienza o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini della
valutazione dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi
farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista
ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto-legge
4 luglio 2006,
n. 223, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono
assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per
anno per
i
secondi 10 anni.
6. I turni e gli
orari di farmacia
stabiliti dalle autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.
Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i
tipi di farmaci
e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti,
dandone adeguata
informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i
termini per gli adempimenti
previsti dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi
di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un
apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed
espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono
sostituite dalle
parole "sei mesi".
9. Il medico, nel
prescrivere un farmaco, e' tenuto,
sulla base
della sua specifica
competenza professionale, ad
informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di
medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di
rilascio e dosaggio
unitario
uguali. Il medico aggiunge
ad ogni prescrizione
di farmaco le
seguenti parole: "sostituibile con
equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano
specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta
non risulti
apposta dal medico
l'indicazione della non sostituibilita' del
farmaco prescritto, e' tenuto a
fornire il medicinale
equivalente
generico avente il prezzo piu'
basso, salvo diversa
richiesta del
cliente. Ai fini del confronto il prezzo
e' calcolato per unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con
modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010,
n. 122, nel
secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono
inserite le seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
personale non addetto prevista
dal comma 2
dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22
dicembre 2011, n.
214, deve intendersi
riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10,
lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere
venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8,
comma
1, del decreto-legge
4 luglio 2006,
n. 223, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. E'
istituito, presso l'Ente
nazionale di previdenza
e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.
Il fondo e'
finanziato dalle farmacie
urbane, attraverso il
versamento, a favore
dell'ENPAF, di una
quota percentuale del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura
sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri
abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto
non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto
conseguibile,
in base al
contratto collettivo nazionale,
da un farmacista
collaboratore di primo livello con due
anni di servizio.
L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.
Le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al
presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze.
12. Con decreto del
Ministro della salute, previa intesa
con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, sentita
degli ordini dei farmacisti
italiani, sono fissati
i livelli di
fatturato delle
farmacie aperte al
pubblico il cui
superamento
comporta, per i
titolari delle farmacie
stesse, l'obbligo di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il
Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu'
farmacisti collaboratori.
Art. 12
Incremento del numero dei
notai
e concorrenza nei
distretti
1. La tabella notarile
che determina il numero e la
residenza dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16
febbraio 1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del
Ministro della
giustizia in data
23 dicembre 2009,
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre
2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n.
292, e'
aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo
decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione
del presente decreto-legge, i
posti di cui
al comma 1
sono
distribuiti nei distretti e nei
singoli comuni in
essi compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 6
febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre
2012 sono espletate
le procedure del
concorso per la nomina a 200 posti di
notaio bandito con
decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche'
dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con
decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi
550 nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito
un ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio.
Entro il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso
pubblico per la
nomina fino a 500 posti di
notaio. All'esito della
copertura dei
posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina
il numero e la residenza dei notai, udite le
Corti d'appello e i
Consigli notarili, viene
rivista ogni tre
anni. Per gli
anni
successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di
tutti
i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2
dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,
n.
89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il
funzionamento regolare e continuo
dell'ufficio,
il notaro deve
tenere nel Comune
o nella frazione
di Comune
assegnatagli studio aperto con il deposito degli
atti, registri e
repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio
stesso
almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni
per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi
la sua
sede notarile, ed aprire un ufficio secondario
nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2
dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
"Egli non puo'
esercitarlo fuori del
territorio della Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo 82 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89,
dopo le
parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte
d'Appello".
7. Le lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 153 della legge
16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39
del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle
seguenti:
"a) al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel
cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il
fatto per
il quale si procede e' stato commesso;
b) al presidente del
Consiglio notarile del distretto
nel cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il
fatto
per il quale si procede
e' stato commesso.
Se l'infrazione e'
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa
le veci,
previa delibera dello
stesso consiglio. La
stessa delibera e'
necessaria in caso di intervento
ai sensi dell'articolo
156 bis,
comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo
155 della legge 16 febbraio 1913,
n.
89, come modificato
dall'articolo 41 del
decreto legislativo 1°
agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo
153, comma 1,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in
cui il notaio
ha
sede".
9. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo IV
Disposizioni in materia
di energia
Art. 13
Misure per la riduzione del
prezzo
del gas naturale per i clienti
vulnerabili
del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale
per i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 1°
giugno 2011, n. 93,
ai valori europei,
nella determinazione dei
corrispettivi variabili a copertura dei costi di
approvvigionamento
di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in
base
ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il
riferimento per una
quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.
In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui
all'articolo
30, comma 1, della
legge 23 luglio
2009, n. 99,
i mercati di
riferimento da considerare sono
i mercati europei
individuati ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 13 agosto
2010, n.130.
Art. 14
Misure per ridurre i costi di
approvvigionamento
di gas naturale per le
imprese
1. Le capacita' di
stoccaggio di gas
naturale che si
rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di
stoccaggio
strategico di cui all'articolo
12, comma 11-
ter, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche'
delle nuove modalita' di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base
ai criteri
determinati dal Ministero
dello sviluppo economico
ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23
maggio 2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con
decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta
alle imprese di
servizi integrati di
trasporto a mezzo
gasdotti esteri e di
rigassificazione, comprensivi dello
stoccaggio di gas
naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto
di gas
naturale
dall'estero, secondo criteri
di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al
comma 1 sono offerti da parte delle imprese
di rigassificazione e di
trasporto in regime
regolato in base a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali
ulteriori capacita' di stoccaggio di gas
naturale
disponibili non assegnate
ai sensi del
comma 1, sono
assegnate
secondo le modalita' di cui
all'articolo 12, comma 7,
lettera a),
ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164,
come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale
attualmente contenuto nel volume
di
stoccaggio strategico
che si rende
disponibile a seguito
delle
rideterminazioni di cui al
comma 1, e'
ceduto dalle imprese
di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al
comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello
sviluppo
economico.
Art. 15
Disposizioni in materia
di separazione
proprietaria
1. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui
all'articolo 1, comma 905, della legge 27
dicembre 2006, n.
296,
relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta
in
Snam S.p.A., e' emanato entro sei mesi
dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto-legge.
Art. 16
Sviluppo di risorse
energetiche
e minerarie nazionali
strategiche
1. Al fine di favorire
nuovi investimenti di ricerca
e sviluppo
delle risorse energetiche
nazionali strategiche di
idrocarburi,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata
in
vigore del presente
decreto, sono stabilite
le modalita' per
individuare le maggiori
entrate effettivamente realizzate
e le
modalita' di
destinazione di una quota di tali maggiori
entrate per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita
dei territori di
insediamento degli impianti
produttivi e dei
territori limitrofi nonche' ogni
altra disposizione attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le
norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 17
Liberalizzazione della
distribuzione
dei carburanti
1. I gestori degli
impianti di distribuzione dei
carburanti che
siano anche titolari
della relativa autorizzazione petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
nel rispetto della
vigente normativa nazionale
ed europea. A
decorrere dal 30 giugno
2012 eventuali clausole
contrattuali che
prevedano per gli
stessi gestori titolari
forme di esclusiva
nell'approvvigionamento
cessano di avere
effetto per la
parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente
pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto
erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita.
Nei casi previsti
dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l'uso del marchio.
Nel rispetto delle
normative nazionali e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante al
fine di sviluppare
la capacita' di
acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga ad
eventuali clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di
incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso
una diversificazione nelle
relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e
gestori
degli impianti di distribuzione
carburanti, i commi
da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011, n. 111,
sono
sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando
quanto disposto con il decreto
legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in
aggiunta agli
attuali contratti di comodato
e fornitura ovvero
somministrazione
possono essere
adottate, alla scadenza
dei contratti esistenti,
differenti
tipologie contrattuali per
l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione
carburanti, nel
rispetto delle normative
nazionali e comunitarie, e
previa
definizione
negoziale di ciascuna
tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei
titolari di
autorizzazione o concessione e
dei gestori, depositati
presso il
Ministero dello sviluppo economico.
stessi, da soli o in societa' o
cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti
da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli
investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli
eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e
degli andamenti del
fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
14. I nuovi contratti di
cui al
comma 12 devono
assicurare al
gestore condizioni contrattuali
eque e non
discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento."
3. I comportamenti posti
in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o
tramite
previsioni contrattuali, le facolta'
attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi
e per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo
28 del decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
"8. Al fine di
incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi
nel settore degli
impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali
impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti
e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della
legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il
possesso dei requisiti
di
onorabilita' e
professionali di cui all'articolo
71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio
dell'attivita'
di un punto
di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di
ampiezza della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita
di tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti con
una superficie
minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni
bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in
vendita.".
b) il comma 10 e'
sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se
installate su impianti
esistenti, sono
esercitate dai soggetti
titolari della licenza
di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza,
salvo rinuncia del
titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo'
consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso
sono fatti salvi
i vincoli
connessi con procedure
competitive in aree
autostradali in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
c) Alla fine del comma
4 sono inserite le parole: "I
Comuni non
rilasciano ulteriori
autorizzazioni o proroghe
di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
d) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento
di
cui al comma 5
e' consentito a
condizione che l'impianto
sia
compatibile sulla base dei
criteri di cui
al comma 3.
Per gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre
2012.
Il mancato adeguamento
entro tale termine
comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria
da determinare in
rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille euro
a un massimo
di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e,
per gli
impianti
incompatibili, costituisce causa
di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1
del decreto
legislativo 11 febbraio
1998, n.32, dichiarata
dal Comune
competente.".
5. All'articolo 83-bis,
comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
aggiunte in
fondo le seguenti
parole: "o che
prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di piu' tipologie
di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale
ultimo obbligo comporta
ostacoli
tecnici o oneri
economici eccessivi e
non proporzionali alle
finalita'
dell'obbligo" .
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti
per la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto adotta misure
affinche'
nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto
legislativo 23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita'
per accelerare i tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di
metano per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione
di gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare
per le
aree dove tali impianti siano presenti in misura
limitata, nonche'
per la riduzione delle penali per i superi
di capacita' impegnata
previste per gli stessi impianti.
Art. 18
Liberalizzazione degli
impianti completamente automatizzati fuori dei
centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo
28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, dopo la
parola
"dipendenti" sono aggiunte
le parole "o
collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
"Nel rispetto delle
norme di
circolazione stradale, presso
gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori
dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice
della strada o
degli strumenti urbanistici
comunali, non possono
essere posti
vincoli o limitazioni
all'utilizzo continuativo, anche
senza
assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di
rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.".
Art. 19
Miglioramento delle
informazioni al consumatore
sui prezzi dei
carburanti
1. Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, da
adottare
entro 60 giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova
metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi'
da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione
Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile
1999 e
della successiva
Decisione della Commissione
1999/566/CE del 26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di
carburante
per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla
stessa data, con uno o piu' decreti
del
Ministero dello sviluppo
economico sono definite
le modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, in
ordine alla cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi
presso
ogni punto vendita di
carburanti, in modo
da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non
servito, ove presente, senza indicazioni
sotto forma di
sconti,
secondo il seguente
ordine dall'alto verso
il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi
delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio
debbano essere riportati
su cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza
in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui
al comma 2 si
prevedono, altresi', le
modalita' di
evidenziazione, nella cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo
il numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto
disposto dai decreti di cui ai commi
2 e 3
sono adottate con decreto
del Ministro dello
sviluppo economico,
sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito
ai sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24
dicembre 2007, n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 20
Fondo per la
razionalizzazione della rete
di distribuzione dei
carburanti
1. Al primo comma
dell'articolo 28 del decreto-legge n.
98 del 6
luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente
il venticinque
per cento dell'ammontare complessivo
del fondo annualmente
consolidato" sono abrogate, le parole "due
esercizi annuali" sono
sostituite dalle parole "tre esercizi
annuali" e il
comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro
dello sviluppo
economico, da
emanare entro il
30 giugno 2012,
e' determinata
l'entita' sia dei contributi di
cui al
comma 1, sia
della nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un
periodo non
superiore a tre anni,
articolandola in una
componente fissa per
ciascuna tipologia di impianto e in una variabile
in funzione dei
litri erogati, tenendo altresi' conto
della densita' territoriale
degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."
Art. 21
Disposizioni per
accrescere la sicurezza,
l'efficienza e la
concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
ai cambiamenti in corso
nel sistema elettrico,
con particolare
riferimento alla crescente
produzione da fonte
rinnovabile, il
Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni
dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica ed
il gas, emana
indirizzi e modifica
la
disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma
10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, allo
scopo di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita'
delle forniture di
energia elettrica,
nel rispetto dei
criteri e dei
principi di
mercato.
2. All'inizio del comma
2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo
3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole:
"Per la prima
volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e
nel medesimo
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole :
"In esito alla
predetta analisi, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas
adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni,
le misure
sui sistemi di
protezione e di
difesa delle reti
elettriche
necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce
le modalita' per la rapida
installazione di ulteriori dispositivi
di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree
ad elevata
concentrazione di potenza non programmabile."
3. Con i decreti di
definizione dei nuovi regimi di
incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e
sicurezza al
sistema elettrico, puo' essere
rideterminata la data
per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti
fotovoltaici, in attuazione
del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n.
105,
recante "Normalizzazione
delle reti di
distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione
compresa
fra 100 e 1000 volt".
5. Dalla medesima data
di cui al
comma 4, si
intende quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di
tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la
norma CEI
8-6, emanata dal Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI)
in forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare
ed accelerare la
realizzazione delle
infrastrutture di rete
di interesse nazionale,
l'Autorita'
per
l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni
dalla richiesta dei
Concessionari, definisce la remunerazione relativa a
specifici asset
regolati esistenti alla data della richiesta,
senza alcun aumento
della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa
rispetto
alla regolazione in corso.
Art. 22
Disposizioni per accrescere
la trasparenza sui mercati dell'energia
elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere
la concorrenza nei mercati
dell'energia
elettrica e del gas,
il Sistema informatico
Integrato, istituito
presso l'Acquirente Unico
ai sensi dell'articolo 1-bis
del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13
agosto
2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle
informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei
clienti finali
e la banca dati di
cui al comma
1 del medesimo
articolo 1-bis
raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai
dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative
misure
dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita'
per l'energia
elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in
materia entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione,
in modo
da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di
vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli
obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori e'
sanzionato da parte
dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il Gas
secondo le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1°
giugno
2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure
per l'approvazione del
piano di
sviluppo della rete di trasmissione
nazionale
1. Fermi restando
l'obbligo di predisposizione annuale di un
Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le
procedure di
valutazione,
consultazione pubblica ed approvazione
previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno
2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica
di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152
ed e' comunque
sottoposto a
procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della
verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di
cui al comma precedente,
il piano di
sviluppo della rete
e il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente
livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art. 24
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei
siti nucleari
1. I pareri riguardanti
i progetti di disattivazione di
impianti
nucleari, per i quali sia stata
richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata,
il
termine di cui
al periodo precedente
puo'
essere prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le
Amministrazioni competenti non rilascino
i pareri
entro il termine previsto al comma 1, il
Ministero dello sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge
secondo le
modalita' di cui alla
legge 7
agosto 1990, n.
241, al fine
di
concludere la procedura di valutazione entro
i successivi novanta
giorni.
3. Al fine di ridurre i
tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di
garantire
nel modo piu' efficace la
radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per la
realizzazione del
Deposito Nazionale e
del Parco Tecnologico
di cui al
decreto
legislativo 15
febbraio 2010, n.
31 e successive
modifiche ed
integrazioni,
data di entrata in vigore del presente decreto
al Ministero dello
sviluppo economico e alle
Autorita'
competenti, nell'ambito delle
attivita' richieste ai
sensi dell'articolo 6 della legge 31
dicembre
1962, n. 1860
e dell'articolo 148,
comma 1-bis, del
decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli
interventi per
i quali risulta
prioritaria l'acquisizione delle
relative
autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla
disattivazione. Il Ministero
dello sviluppo economico
convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, al
fine di concludere la procedura di valutazione
entro i successivi
novanta giorni.
4. Fatte
salve le specifiche
procedure previste per
la
realizzazione del Deposito
Nazionale e del
Parco Tecnologico
richiamate al comma
3, l'autorizzazione alla
realizzazione dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche' le
autorizzazioni
di cui all'articolo 6
della legge 31
dicembre 1962 n.
1860, e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo
1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto,
valgono anche quale
dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e
urgenza, costituiscono varianti
agli
strumenti
urbanistici e sostituiscono ogni
provvedimento
amministrativo, autorizzazione,
concessione, licenza, nulla
osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle
opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di
richiedere il
parere motivato del comune
e della Regione
nel cui territorio
ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione
della Valutazione
d'impatto ambientale ove
prevista. La regione
competente puo' promuovere
accordi tra il
proponente e gli
enti
locali interessati dagli interventi di cui al
presente comma, per
individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale
senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La componente
tariffaria di cui all'articolo 25,
comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive
modifiche e
integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a),
del decreto legge
18 febbraio 2003,
n. 25, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita'
correlate a detta
componente tariffaria, sono
impiegate, per il
finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito
Nazionale e
delle strutture tecnologiche di supporto e
correlate limitatamente
alle attivita' funzionali
allo smantellamento delle
centrali
elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla
chiusura del
ciclo del combustibile
nucleare ed alle attivita'
connesse e
conseguenti e alle altre attivita'
previste a legislazione
vigente
che devono essere individuate
con apposito decreto
del Ministero
dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del
presente decreto. Le
entrate derivanti dal
corrispettivo per
l'utilizzo delle strutture
del Parco Tecnologico
e del Deposito
Nazionale, secondo modalita' stabilite
dal Ministro dello
sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il
gas, sono destinate a riduzione
della tariffa elettrica
a carico
degli utenti.
6. Il comma 104 della
legge 23 agosto 2004, n. 239 e'
sostituito
dal seguente comma:
"104. I soggetti
produttori e detentori
di rifiuti radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria,
anche in relazione agli sviluppi della tecnica
e alle indicazioni
dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa
in sicurezza e lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di cui
all'articolo 2, comma
1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I
tempi e
le modalita' tecniche del conferimento
sono definiti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il
Ministero
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare, anche
avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".
Capo V
Servizi pubblici locali
Art. 25
Promozione della concorrenza nei servizi
pubblici locali
1. Al decreto legge 13
agosto 2011, n.138, convertito
nella legge
14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti
modificazioni:
A) dopo l'articolo 3
e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis.
(Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali)
Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo
svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e
omogenei individuati in
riferimento a dimensioni
comunque non
inferiori alla
dimensione del territorio
provinciale e tali
da
consentire economie di
scala e di
differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del
servizio, entro il
termine del 30
giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato,
il Consiglio
dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n.
131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici
locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in
riferimento a
dimensioni comunque non
inferiori alla dimensione
del territorio
provinciale e tali
da consentire economie
di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del
servizio.
dei servizi a evidenza pubblica
da parte di
Regioni, Province e
Comuni o degli enti
di governo locali
dell'ambito o del
bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita'
degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio
2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A
tal fine, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito
dei compiti di
tutela e promozione della concorrenza nelle
Regioni e negli
enti
locali comunica, entro
il termine perentorio
del 31 gennaio
di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli
enti che
hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro
il termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento
di
valutazione della virtuosita'.
3. Fatti salvi i
finanziamenti ai progetti
relativi ai servizi
pubblici locali di
rilevanza economica cofinanziati
con fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere
su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto
comma,
della Costituzione sono
prioritariamente attribuiti agli
enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali
ottimali ovvero ai
relativi gestori del
servizio selezionati tramite
procedura ad
evidenza pubblica o di
cui comunque l'Autorita' di
regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso sulla base
dei parametri stabiliti
dall'Autorita'
stessa.
4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto
di
stabilita' interno
secondo le modalita' definite
dal decreto
ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto
legge
25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, e
successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di
governo locale
dell'ambito o del bacino
vigila sull'osservanza da
parte delle
societa' di cui al
periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto
di stabilita' interno.
5. Le societa' affidatarie in house sono
tenute all'acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni. Le
medesime
societa' adottano, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma
3 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche'
delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti locali
divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri
contrattuali e
delle altre voci di
natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori.".
2. All'articolo 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
"5-bis. A
decorrere dall'anno 2013,
le aziende speciali
e le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita'
interno secondo
le modalita' definite, con decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con
i Ministri dell'interno
e degli affari
regionali, sentita
da emanare entro il 30 ottobre
e le istituzioni si
iscrivono e depositano
i propri bilanci
al
registro delle imprese
o nel repertorio
delle notizie
economico-amministrative
della Camera di
commercio del proprio
territorio entro il
31 maggio di
ciascun anno. L'Unioncamere
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e
istituzioni ed i
relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12
aprile 2006,
n.163, nonche' le disposizioni che
stabiliscono, a carico degli enti
locali: divieti o
limitazioni alle assunzioni
di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci
di natura
retributiva o indennitaria e
per consulenze anche
degli
amministratori; obblighi
e limiti alla
partecipazione societaria
degli enti locali.
Gli enti locali
vigilano sull'osservanza del
presente comma da parte dei
soggetti indicati ai
periodi
precedenti.";
b) al comma 8 dopo le
parole "seguenti atti" sono
inserite le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Comunale.".
B) All'art. 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le
parole "libera prestazione dei servizi," e
prima delle parole
"verificano la realizzabilita'" inserire
le
parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli
obblighi
di servizio pubblico e universale".
2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli enti
territoriali con popolazione
superiore a 10.000
abitanti, la delibera di cui al comma precedente e' adottata
previo
parere obbligatorio dell'Autorita'
garante della concorrenza e del
mercato, che si
pronuncia entro sessanta
giorni, sulla base
dell'istruttoria svolta dall' ente di governo locale
dell'ambito o
del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito
all'esistenza
di ragioni idonee e
sufficienti all'attribuzione di
diritti di
esclusiva e alla correttezza
della scelta eventuale
di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di
una pluralita' di
servizi
pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici
sul sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalita'
idonee".
3. Il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1
e del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e'
effettuato
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti
locali. La
delibera quadro di cui al comma
2 e' comunque
adottata prima di
procedere al conferimento e al rinnovo della gestione
dei servizi,
entro trenta giorni
dal parere dell'Autorita' garante
della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente
locale
non puo' procedere all'attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi
del presente articolo.".
4. Al comma 11,
dopo la
lettera b), e'
inserita la seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a
conseguire economie
di gestione con
riferimento all'intera durata
programmata
dell'affidamento, e prevede altresi',
tra gli elementi di valutazione
dell'offerta, la misura
delle anzidette economie
e la loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli
utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi
di
efficientamento relativi al personale;".
5. Al comma 13 le
parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di
200.000 euro
annui".
6. Al comma 32 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in
fine le parole "alla data
del 31 marzo
2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 31
dicembre
avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione
operativa,
perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di
preesistenti
gestioni dirette o in house tale da configurare un unico
gestore del
servizio a livello di ambito o di bacino
territoriale ottimale ai
sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso il
contratto di servizio
dovra' prevedere indicazioni
puntuali riguardanti il
livello di
qualita' del servizio
reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e
obiettivi di performance
(redditivita', qualita',
efficienza). La valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza
della gestione e
il rispetto delle
condizioni
previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica
annuale
da parte dell'Autorita' di
regolazione di settore.
La durata
dell'affidamento in house
all'azienda risultante dall'integrazione
non puo' essere in ogni caso superiore
a tre anni";
b) alla lettera b) in
fine le parole "alla data del
30 giugno
2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del
31 marzo 2013".
7. Dopo il comma 32-bis
e' inserito il seguente:
"32-ter. Fermo
restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare
la necessaria continuita'
nell'erogazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione
dei servizi pubblici
locali
assicurano
l'integrale e regolare
prosecuzione delle attivita'
medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare
il
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli
standard minimi
del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma
3, lett.
e), del presente
decreto, alle condizioni
di cui ai
rispettivi
contratti di servizio e dagli altri atti che regolano
il rapporto,
fino al subentro
del nuovo gestore
e comunque, in
caso di
liberalizzazione del settore,
fino all'apertura del
mercato alla
concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad
alcun titolo preteso in relazione a
quanto previsto nel
presente
articolo.".
8. Al comma 33-ter, le
parole "Ministro per
i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale, adottato, entro
il 31 gennaio
2012" sono
sostituite dalle seguenti:
"Ministro per gli
Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo
2012".
9. Al comma 34 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) sono
soppresse le parole:
"il servizio di
trasporto
ferroviario regionale, di cui
al decreto legislativo
19 novembre
1997, n. 422";
b) in fine e' inserito
il seguente periodo:
"Con riguardo al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi,
fino alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita',
gli affidamenti e
i contratti di servizio gia'
deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento
Europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita' all'articolo
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".
2. All'art. 201, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 4, lettera
a) sono soppresse
le parole "la
realizzazione",
sono sostituite le
parole "dell'intero" con la
seguente: "del"
e dopo le
parole "servizio," sono
inserite le
seguenti: "che puo' essere";
b) al comma
4, lettera b)
le parole "e
smaltimento" sono
sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e
recupero, nonche',
ricorrendo le ipotesi
di cui alla
precedente lettera a),
smaltimento";
c) dopo il comma 4, e'
inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso
in cui
gli impianti siano
di titolarita' di
soggetti diversi dagli enti locali di
riferimento, all'affidatario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono
essere
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e
predeterminate
e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano
d'Ambito.".
3. Al comma 1
dell'articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011,
n.
214, le parole "svolto
in regime di
privativa dai comuni"
sono
sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione
di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma
1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con
modificazioni,
in legge 14 settembre 2011, n. 148".
4. I concessionari e gli
affidatari di servizi pubblici
locali, a
seguito di specifica richiesta,
sono tenuti a
fornire agli enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del
relativo
servizio i dati
concernenti le caratteristiche tecniche
degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di
inizio
esercizio, secondo parametri
di mercato, le
rivalutazioni e gli
ammortamenti e ogni altra
informazione necessaria per
definire i
bandi.
5. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 3 della
legge 10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il
termine
di sessanta giorni dall'apposita
richiesta e la
comunicazione di
informazioni false integrano illecito per il quale il
prefetto, su
richiesta dell'ente locale,
irroga una sanzione
amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689, da un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Art. 26
Misure in favore della
concorrenza nella gestione degli imballaggi
e
dei rifiuti da imballaggio
e per l'incremento
della raccolta e
recupero degli imballaggi
1. Al decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la
gestione dei
propri rifiuti di imballaggio››;
2) al comma 5,
2.1) al sesto
periodo , le parole ‹‹ sulla base
dei››, sono
sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››
2.2) sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: ‹‹ Alle
domande disciplinate dal presente comma
si applicano, in
quanto
compatibili, le disposizioni
relative alle attivita' private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19
e 20 della
legge 7
agosto 1990, n.
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai
sensi del
presente articolo, le attivita' di cui
al comma 3 lettere a)
e c)
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo
scadere del
termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato
nella presente norma. ››
3) al comma 9, nel
secondo periodo dopo le parole‹‹ comma
3,
lettera h) ››, sono inserite le
seguenti: ‹‹ in
proporzione alla
quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a
riciclo,
quota che non puo' essere inferiore ai
3 punti percentuali rispetto
agli obiettivi di cui all'art. 220››
b) all'articolo 265,
il comma 5 e' soppresso
c) all'articolo 261 le
parole «pari a sei volte le somme dovute
al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da
Capo VI
Servizi bancari e assicurativi
Art. 27
Promozione della concorrenza
in materia di conto corrente o di conto
di pagamento di base
1. All'articolo 12 del
decreto legge 6
dicembre 2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e'
soppresso;
b) il
comma 9 e' sostituito dal
seguente: "L'Associazione
bancaria italiana, le
associazioni dei prestatori
di servizi di
pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio
Bancomat,
le imprese che gestiscono circuiti di pagamento
e le associazioni
delle imprese maggiormente
significative a livello
nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i
tre mesi
successivi, le regole generali per assicurare
una riduzione delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in
relazione alle
transazioni effettuate mediante
carte di pagamento,
tenuto conto
della necessita' di assicurare
trasparenza e chiarezza
dei costi,
nonche' di promuovere
l'efficienza economica nel
rispetto delle
regole di concorrenza";
c) il comma 10 e'
sostituito dal seguente: "Entro
i sei mesi
successivi all'applicazione delle misure
di cui al
comma 9, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero
dello sviluppo economico, sentite
garante della concorrenza e del
mercato, valuta l'efficacia
delle
misure definite ai sensi del comma
e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono
fissate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita
e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato";
d) e' inserito il
comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione
di efficacia di
cui al comma
10, l'applicazione del
comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e'
sospesa. In
caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della
legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso
di valutazione non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7
dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma
10".
2. I contratti di
apertura di credito e di conto corrente in
corso
sono adeguati entro
novanta giorni alle
disposizioni di cui
all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.
385, introdotto dalla
legge di conversione
del decreto legge
6
dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3
dell'articolo 2-bis del decreto legge 29
novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2,
sono
abrogati.
Art. 28
Assicurazioni connesse all'erogazione di
mutui immobiliari
1.Le banche, gli
istituti di credito e gli intermediari
finanziari
se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un
contratto
di assicurazione sulla vita
sono tenuti a
sottoporre al cliente
almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Art. 29
Efficienza produttiva
del risarcimento diretto
e risarcimento in
forma specifica
1. Nell'ambito del
sistema di risarcimento
diretto disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n.209,
i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base
dei quali
vengono definite le
compensazioni tra compagnie
sono calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza
produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei
rimborsi
e l'individuazione delle frodi.
delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il
risarcimento in
forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e'
accompagnato
da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita'
non inferiore ai
due anni per tutte le
parti non soggette
a usura ordinaria,
il
risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di
assicurazione autorizzata ad
esercitare il
ramo responsabilita' civile
autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private,
di cui
al decreto legislativo
7 settembre 2005,
n. 209, e' tenuta
a
trasmettere all'ISVAP, con
cadenza annuale, una
relazione,
predisposta secondo un
modello stabilito dall'ISVAP
stesso con
provvedimento da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata
in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri
per i
quali si e' ritenuto di
svolgere approfondimenti in
relazione al
rischio di frodi, il numero
delle querele o
denunce presentate
all'autorita' giudiziaria,
l'esito dei conseguenti
procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure
organizzative interne adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base
dei predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di
vigilanza di cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private,
di cui
al citato decreto
legislativo n. 209
del 2005, e
successive
modificazioni, al fine
di assicurare l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale
e dei sistemi
di liquidazione dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel
settore.
2. Le imprese di
assicurazione autorizzate ad
esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni
private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a
indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio
annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma
di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i
sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione
dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi
per i
danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore su strada
1. Al fine
di contrastare la
contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'
civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto
con il Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei
mesi dalla data
di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto
legge, definisce le modalita' per la
progressiva dematerializzazione
dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o
integrazione con
sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento
con banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo e
rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del
codice della strada,
di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di
cui al
primo periodo definisce le caratteristiche e
i requisiti di
tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data
della
sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo
processo di
dematerializzazione.
2. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
dei dati forniti
gratuitamente dalle compagnie
di assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non
risultano
coperti dall'assicurazione per
la responsabilita' civile
verso i
terzi prevista
dall'articolo 122 del
codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai
rispettivi
proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di
cui al primo
periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro
carico nel
caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su
strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il
predetto elenco e'
messo a disposizione
delle forze di
polizia e delle
prefetture
competenti in ragione del luogo di residenza
del proprietario del
veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo
periodo
del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La
violazione dell'obbligo di
assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti
interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i
mezzi tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza
delle
violazioni delle norme di
circolazione, approvati o
omologati ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada,
di cui
al
decreto legislativo 30
aprile 1992, n.
285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le
apparecchiature per il
controllo a distanza dell'accesso nelle zone
a traffico limitato,
nonche' attraverso
altri sistemi per la registrazione del
transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a
pedaggio. La
violazione deve essere
documentata con sistemi
fotografici, di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze
correlate
alla tutela della riservatezza personale, consentano
di accertare,
anche in momenti successivi, lo
svolgimento dei fatti
costituenti
illecito amministrativo, nonche' i dati
di immatricolazione del
veicolo ovvero il
responsabile della circolazione.
Qualora siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici
di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo di
contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il
Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite
le caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di
quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita'
di attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli
d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.
Art. 32
Ispezione del
veicolo, scatola nera,
attestato di rischio,
liquidazione dei danni
1. Al comma 1
dell'articolo 132 del
codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono
richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione,
prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi
del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione
rispetto alle
tariffe stabilite ai
sensi del primo
periodo. Nel caso
in cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione di
meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del
veicolo, denominati scatola
nera o
equivalenti, i costi sono a
carico delle compagnie
che praticano
inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai
sensi del
primo periodo.".
2. All'articolo 134 del
codice delle assicurazioni private, di
cui
al decreto
legislativo 7 settembre
2005, n. 209,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma
1 e' aggiunto,
in fine, il
seguente periodo: «Le
indicazioni
contenute
nell'attestazione sullo stato
del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno
liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La
consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1
e 1-
bis, nonche' ai sensi del regolamento
dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo
delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo
o di
cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo' prevedere
»
sono sostituite
dalla seguente: «prevede
»; d) il
comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio,
all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo
veicolo
al quale si
riferisce l'attestato, e'
acquisita direttamente
dall'impresa assicuratrice in via telematica
attraverso le banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e di
cui all'articolo
135».
3. All'articolo 148 del
codice delle assicurazioni private, di
cui
al decreto
legislativo 7 settembre
2005, n. 209,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri
con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata
secondo
le modalita' indicate nell'articolo
145, deve essere corredata della
denuncia secondo il
modulo di cui
all'articolo 143 e
recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro sessanta giorni
dalla ricezione di
tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento,
ovvero comunica specificatamente i
motivi per i quali
non ritiene di
fare offerta. Il
termine di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di
denuncia sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al
fine di
consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del
danno, le
cose danneggiate devono
essere messe a
disposizione per
l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far
tempo
dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento
da parte
dell'assicuratore. Il danneggiato puo' procedere
alla riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato
al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate
le operazioni di accertamento del danno da parte
dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso
in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto
termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a
disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo,
ovvero siano
state riparate prima
dell'ispezione stessa, l'impresa,
ai fini
dell'offerta
risarcitoria, effettuera' le
proprie valutazioni
sull'entita` del danno solo
previa presentazione di
fattura che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque
fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga
di non
procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e`
inserito il seguente:
«2-bis. A
fini di prevenzione
e contrasto dei
fenomeni
fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto
alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135
e dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale
dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano
almeno due
parametri di significativita', come
definiti dall'articolo 4 del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n.
209 del 7 settembre
2010, l'impresa puo'
decidere, entro i termini
di cui ai
commi 1 e
2 del presente
articolo, di non
fare offerta di
risarcimento, motivando tale
decisione con la necessita' di
condurre ulteriori approfondimenti in
relazione al sinistro.
La relativa comunicazione
e` trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul
sinistro. Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione,
l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive
in
merito alla richiesta
di risarcimento. All'esito
degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa
puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine
di
cui al terzo periodo, presenti
querela, nelle ipotesi
in cui e`
prevista,
informandone
contestualmente
l'assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito
alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
in tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine
per la
presentazione della querela, di cui all'articolo 124,
primo comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta
giorni
entro il quale
l'impresa comunica al
danneggiato le sue
determinazioni conclusive.
Restano salvi
i diritti del
danneggiato in merito
alla
proponibilita' dell'azione
di risarcimento nei
termini previsti
dall'articolo 145, nonche' il
diritto del danneggiato
di ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146,
salvo il
caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,
in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e
2 e fatto
salvo quanto
stabilito dal comma
5, non puo' rifiutare
gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del
danno alle cose,
nei
termini di cui al comma
1, o del
danno alla persona,
da parte
dell'impresa.
Qualora cio' accada,
i termini per
l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».
Art. 33
Sanzioni per frodi
nell'attestazione delle invalidita' derivanti
da
incidenti
1. All'articolo 10-bis
del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:
«invalidita'»;
2) le parole: «di
cui al comma
1» sono sostituite
dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e`
inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti
assicurativi che accertano e stimano falsamente
danni a cose
conseguenti a sinistri
stradali da cui
derivi il
risarcimento a carico della
societa'
assicuratrice si applica
la
disciplina di cui al comma
c) nella rubrica, le
parole: «micro-invalidita'» sono sostituite
dalla seguente: «invalidita'».
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli
intermediari che distribuiscono servizi
e prodotti
assicurativi del ramo
assicurativo di danni
derivanti dalla
circolazione di veicoli
e natanti sono
tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto,
a informare il
cliente, in modo
corretto, trasparente ed
esaustivo, sulla tariffa
e sulle altre
condizioni contrattuali proposte
da almeno tre
diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi,
anche avvalendosi
delle informazioni
obbligatoriamente pubblicate dalle
imprese di
assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto
stipulato senza la dichiarazione del
cliente di
aver ricevuto le informazioni
di cui al
comma 1 e'
affetto da
nullita' rilevabile
solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato
adempimento dell'obbligo di cui al comma
1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della
compagnia che ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con
questo,
in una misura non inferiore a euro 50.000 e
non superiore a euro
100.000.
Art. 35
Misure per la tempestivita' dei
pagamenti, per l'estinzione
dei
debiti pregressi delle
amministrazioni statali, nonche' disposizioni
in materia di tesoreria
unica
1. Al fine di accelerare
il pagamento dei
crediti commerciali
esistenti alla data di
entrata in vigore
del presente decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi
e
forniture, certi, liquidi
ed esigibili, corrispondente a residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti
misure:
a) i fondi speciali per
la reiscrizione dei residui passivi perenti
di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27
della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati
rispettivamente degli
importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012,
mediante
riassegnazione, previo versamento
all'entrata del bilancio
dello
Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle
risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni
di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale
1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le
assegnazioni disposte
con utilizzo delle somme di cui
al periodo precedente
non devono
comportare, secondo i
criteri di contabilita' nazionale,
peggioramento
dell'indebitamento netto delle
pubbliche
amministrazioni;
b) i crediti di cui al
presente comma maturati alla data
del 31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori,
possono essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse
finanziarie
di cui alla lettera a), anche
mediante assegnazione di
titoli di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.
L'importo di cui
alla presente lettera puo' essere
incrementato con corrispondente
riduzione degli importi di cui
alla lettera a).
Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente e sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative
modalita'
di
assegnazione nonche' le modalita' di
versamento al titolo
IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del
controvalore dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima
contabilita'
di cui alla lettera a).
Le assegnazioni dei
titoli di cui
alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle
emissioni nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere
all'estinzione dei crediti per spese
relative a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla
data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri,
secondo i criteri
di
contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse
e il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia
e
delle finanze, secondo le medesime modalita'
di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma
50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno
2012, di
un importo di euro 1.000
milioni mediante riassegnazione previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740
milioni
delle risorse complessivamente
disponibili relative a
rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio", e di euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi
derivante
dal comma 9 del
presente articolo. La
lettera b) del
comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per
interessi derivante dal
comma 1, pari
a 235
milioni di euro annui a
decorrere dal 2012,
si provvede con la
disposizione di cui al comma 4.
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia
elettrica disposti dai
decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti
l'aumento
dell'accisa
sull'energia elettrica a
seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica,
il concorso alla
finanza pubblica delle
Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento
e
Bolzano previsto dall'articolo
28, comma 3,
primo periodo del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito con legge
22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro
annui a
decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior
gettito pari a 6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai
decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello
Stato.
5. Con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al
fine di assicurare
alle agenzie fiscali
ed
all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli
di Stato la
massima
flessibilita' organizzativa,
le stesse possono
derogare a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge
30
luglio 2010, n.
neutralita'
finanziaria, prevedendo, ove necessario,
la relativa
compensazione, anche a
carico del fondo
per la retribuzione
di
posizione e di risultato o di altri fondi analoghi;
resta comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo,
del citato decreto-legge
n. 78 del
2010. Per assicurare
la
flessibilita' organizzativa
e la continuita' delle
funzioni delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di
vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche'
per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono
essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico,
tenuto conto
dei criteri previsti
dai rispettivi ordinamenti,
per un periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle
strutture. Resta fermo
quanto disposto
dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1
dell'articolo 10 del decreto legislativo
6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica
e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data
di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2014, il
regime di tesoreria unica
previsto dall'articolo 7
del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello
stesso periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di
tesoreria unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni
di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720 e le relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse
dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita' dei
predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e
ogni
altra forma di indebitamento non
sorrette da alcun
contributo in
conto capitale o in conto
interessi da parte
dello Stato, delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Entro il 29 febbraio
2012 i tesorieri o cassieri degli
enti ed
organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare
il 50
per
cento delle disponibilita' liquide
esigibili depositate presso
gli
stessi alla data di entrata in
vigore del presente
decreto sulle
rispettive contabilita'
speciali, sottoconto fruttifero,
aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente
deve
essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali
investimenti
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e
delle
finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile
2012,
sono smobilizzati, ad
eccezione di quelli
in titoli di
Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate
sulle
contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale. Gli
enti
provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri
delle somme
depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri
entro il 15 marzo 2012.
10. Fino al completo
riversamento delle risorse sulle contabilita'
speciali di cui al comma 9, per
far fronte ai
pagamenti disposti
dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8,
i tesorieri o
cassieri degli stessi
utilizzano prioritariamente le
risorse
esigibili depositate presso
gli stessi trasferendo
gli eventuali
vincoli di destinazione sulle somme depositate presso
la tesoreria
statale.
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e fino
all'adozione del bilancio
unico d'Ateneo ai
dipartimenti e ai
centri di responsabilita' dotati di
autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di
cui ai
commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
risorse liquide delle universita',
comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale e
amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli
ordinari rimedi previsti dal codice
civile,
per effetto delle
disposizioni di cui
ai precedenti commi,
i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi
di cui
al
comma
possono essere rinegoziati in via diretta tra le
parti originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei
contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed
organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.
Capo VII
Trasporti
Art. 36
Regolazione indipendente in materia di trasporti
1. In
attesa dell'istituzione di
una specifica autorita'
indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale
il Governo
presenta entro tre
mesi dalla data
di conversione del
presente
decreto un apposito disegno di legge, all'articolo
37 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Oltre alle
funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,
a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita'
per l'energia elettrica
ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre
1995,
n. 481, sono attribuite,
sino all'istituzione della Autorita' di
regolazione dei trasporti, competente anche in materia di
regolazione
economica dei diritti
e delle tariffe
aeroportuali, le funzioni
previste dal presente articolo, ferme restando le competenze
previste
dalla vigente normativa.
2. L'Autorita' e'
competente nel settore
dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare
provvede:
1) a
garantire, secondo metodologie
che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e
consumatori, condizioni di
accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,
portuali, alle reti
autostradali, fatte salve
le competenze
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui
all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilita' urbana
collegata a
stazioni, aeroporti e porti;
2) a
definire, se ritenuto
necessario in relazione
alle
condizioni di concorrenza
effettivamente esistenti nei
singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri
per
la fissazione da parte dei soggetti competenti
delle tariffe, dei
canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione
degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita'
di finanziamento
dei relativi oneri,
tenendo conto dell'esigenza
di assicurare
l'equilibrio
economico delle imprese
regolate, l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli
utenti,
le imprese e
i consumatori, anche
alla luce delle
eventuali
sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le
condizioni minime di qualita' dei
servizi di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico
o sovvenzionati;
4) a definire, in
relazione ai diversi tipi di
servizio e alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti,
anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere
nei
confronti dei gestori
dei servizi e
delle infrastrutture di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano
la
protezione degli utenti
che i gestori
dei servizi e
delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
5) a definire gli
schemi dei bandi delle gare per
l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da
inserire
nei capitolati delle medesime
gare; con riferimento
al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita'
verifica che nei relativi bandi di
gara la disponibilita' del materiale
rotabile gia' al
momento della
gara non costituisce un requisito per la
partecipazione ovvero un
fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi
casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso
un tempo massimo
di
diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione
definitiva, per
l'acquisizione del materiale
rotabile indispensabile per
lo
svolgimento del servizio;
6) con
particolare riferimento al
settore autostradale, a
stabilire per le nuove
concessioni sistemi tariffari
dei pedaggi
basati sul metodo del price cap,
con determinazione dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza
quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da inserire
nei bandi di
gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei
bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali; a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte
autostradali,
allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e
stimolare la concorrenza per confronto;
7) con particolare
riferimento all'accesso all'infrastruttura
ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da
parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione
delle tracce e
della capacita'; vigilare
sulla loro corretta
applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere
le
funzioni di cui al successivo articolo 39;
8) con particolare
riferimento al servizio taxi, ad adeguare
i
livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo
i criteri di
ragionevolezza e proporzionalita', allo
scopo di
garantire il diritto di mobilita' degli utenti
nel rispetto dei
seguenti principi:
a) l'incremento
del numero delle
licenze, ove ritenuto
necessario anche in base a un'analisi per confronto
nell'ambito di
realta' comunitarie
comparabili, a seguito
di istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e' accompagnato
da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum
a favore di
coloro che gia' sono titolari di
licenza o utilizzando gli introiti
derivanti dalla messa
all'asta delle nuove
licenze, oppure
attribuendole a chi gia' le
detiene, con facolta' di
vendita o
affitto, in un
termine congruo oppure
attraverso altre adeguate
modalita';
b) consentire ai
titolari di licenza la possibilita' di essere
sostituiti alla guida
da chiunque abbia
i requisiti di
professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa
vigente;
c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e
di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella
determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di
garanzia di
un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d) consentire ai
possessori di licenza di esercitare la propria
attivita' anche al di
fuori dell'area per la quale
sono state
originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci
interessati e a
seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
e) consentire
una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio cosi' da poter sviluppare
nuovi servizi integrativi come, a
esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
f) consentire
una maggiore liberta' nella
fissazione delle
tariffe, la possibilita' di
una loro corretta
e trasparente
pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di
quelle massime a tutela dei consumatori";
b) al comma
3, dopo la virgola,
sono soppresse le
parole
"individuata ai sensi del medesimo comma";
c) al comma 5, sono
soppresse le parole "individuata ai sensi del
comma 2";
d) al comma 6, lettera
a), sono soppresse le parole
"individuata
dal comma 2";
e) dopo il comma 6 e'
aggiunto il seguente :
"6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un
contingente aggiuntivo di
personale,
complessivamente non superiore
alle ottanta unita'
comandate da altre pubbliche
amministrazioni, con oneri
a carico
delle amministrazioni di provenienza. ".
2. All'articolo 36,
comma 2, lettera e) del decreto-legge 6
luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo
i criteri e
le metodologie stabiliti dalla competente Autorita' di
regolazione,
alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".
Art. 37
Misure per il trasporto
ferroviario
ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli
ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita' di
finanziamento.
L'Autorita' dopo un congruo periodo di
osservazione delle dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei
diversi
gradi di separazione tra l'impresa che gestisce
l'infrastruttura e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli
altri
Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi,
l'Autorita'
predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. All'art. 36, comma 1,
del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n.
188, come modificato dall'articolo 8
del decreto-legge 13
agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "ed i
contratti collettivi nazionali di settore"
sono
soppresse;
b) la lettera b-bis) e'
soppressa.
Capo VIII
Altre liberalizzazioni
Art. 38
Liberalizzazione delle pertinenze
delle strade
1. All'articolo 24 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, al comma 5-bis,
dopo le parole
"sono
previste"
inserire le parole
", secondo le modalita' fissate
dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti".
Art. 39
Liberalizzazione del sistema
di vendita della stampa
quotidiana e
periodica e disposizioni in
materia di diritti connessi al
diritto
d'autore
1. All'articolo 5, comma
1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti
possono rifiutare le
forniture di prodotti
complementari forniti dagli editori e
dai distributori e possono
altresi' vendere presso
la propria sede
qualunque altro prodotto
secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti
possono praticare sconti sulla merce venduta
e
defalcare il valore
del materiale fornito
in conto vendita
e
restituito a compensazione
delle successive anticipazioni al
distributore;
g) fermi restando gli
obblighi previsti per
gli edicolanti a
garanzia del pluralismo
informativo, la ingiustificata mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono
casi di
pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle
vigenti
disposizioni in materia.
f) le clausole
contrattuali fra distributori
ed edicolanti,
contrarie alle disposizioni del presente articolo,
sono nulle per
contrasto con norma imperativa di legge e non viziano
il contratto
cui accedono.
2. Al fine di favorire
la creazione di nuove imprese nel
settore
della tutela dei
diritti degli artisti
interpreti ed esecutori,
mediante lo sviluppo
del pluralismo competitivo
e consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva
partecipazione
e controllo da parte
dei titolari dei
diritti, l'attivita' di
amministrazione e intermediazione dei diritti
connessi al diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in
qualunque forma
attuata, e' libera;
3. Con decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri
da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge e
previo parere dell'Autorita' Garante
della Concorrenza e del Mercato,
sono individuati,
nell'interesse dei titolari
aventi diritto, i
requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto
sviluppo del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve
le funzioni assegnate
in materia alla
Societa' Italiana
Autori ed Editori (SIAE). Tutte
le disposizioni
incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
Art. 40
Disposizioni in materia di
carta di identita' e
in materia di
anagrafe della popolazione
residente all'estero e l'attribuzione
del
codice fiscale ai cittadini
iscritti
1. All'articolo 10,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge
13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12
luglio 2011, n. 106, sono
aggiunte, in fine,
le seguenti: ",
e
definito un piano per il graduale rilascio,
a partire dai comuni
identificati con il
medesimo decreto, della
carta d'identita'
elettronica sul territorio nazionale".
2. All'articolo 3 del
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011,
n. 106
sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo
periodo, le parole:
"rilasciate a
partire dal 1° gennaio 2011 devono essere
munite
della fotografia e"
sono sostituite dalle
seguenti:"di cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005,
n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge
31 marzo 2005,
n. 4 e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite
anche"
b) Il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
"La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori
di eta' inferiore agli anni
quattordici puo' riportare, a richiesta,
il nome dei genitori o di chi
ne fa le
veci. L'uso della
carta
d'identita' ai fini dell'espatrio dei
minori di anni quattordici e'
subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di
uno dei
genitori o di chi ne fa le veci,
o che venga
menzionato, in una
dichiarazione
rilasciata da chi puo' dare l'assenso
o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia
di trasporto a cui i
minori medesimi sono
affidati. Tale
dichiarazione e' convalidata
dalla questura o
dalle autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero."
3.All'articolo 1
della legge 24
dicembre 1954, n.
1228, come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78,
convertito nella legge
30 luglio 2010,
n. 122, il
comma 6 e'
sostituito dal seguente:
"6. L'Indice
nazionale delle anagrafi
(INA) promuove la
circolarita' delle
informazioni anagrafiche essenziali al
fine di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali
collegate
la disponibilita', in
tempo reale, dei
dati relativi alle
generalita', alla
cittadinanza, alla famiglia
anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone residenti
in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti
nell'Anagrafe della
popolazione italiana residente
all'estero (AIRE), certificati
dai
comuni e, limitatamente
al codice fiscale,
dall'Agenzia delle
Entrate."
4. Entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto sono apportate
le necessarie modifiche
finalizzate ad
armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
del 13
ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione
dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la
disposizione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228.
5. Fatto
salvo quanto previsto
dall'articolo 50 del
decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
al fine di
soddisfare eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati
contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1
della
legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, ovvero
nei casi in
cui venga
richiesta per pubbliche finalita' ed
ove possibile la certificazione
dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari
Interni e
Territoriali puo' stipulare convenzioni
con enti, istituzioni
ed
altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni
6. Ai fini
dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare
nell'ambito dei processi
di interoperabilita' e di
cooperazione applicativa
che definiscono il
sistema pubblico di
connettivita', ai sensi
dell'articolo 72 del decreto legislativo
7
marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio il
codice fiscale ai
cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati
anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto
dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione
del codice fiscale,
i comuni competenti
trasmettono all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati
di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre
1973, n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con
l'eccezione del
domicilio fiscale, in luogo
del quale e'
indicato il comune
di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita' i
comuni trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle
proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La
rappresentanza
diplomatico-consolare competente per
territorio comunica
ai cittadini residenti
all'estero l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia'
disponibili a
legislazione vigente.
Titolo II
INFRASTRUTTURE
Capo I
Misure per
lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41
Emissioni di obbligazioni
da parte
delle societa' di
progetto -
project bond
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.
sostituito dal seguente:
"Art. 157
(Emissione di obbligazioni da parte delle societa' di
progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1.
Le societa'
costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura
o un nuovo servizio di pubblica
utilita'
possono emettere, previa
autorizzazione degli organi
di vigilanza, obbligazioni,
anche in
deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice
civile, purche'
destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati
come definiti ai sensi del
regolamento di attuazione
del decreto
legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
dette obbligazioni sono
nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non
siano
investitori qualificati come sopra definiti.
2. I
titoli e la relativa documentazione di
offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente
un avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
3. Le
obbligazioni, sino all'avvio
della gestione
dell'infrastruttura
da parte del
concessionario, possono essere
garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati,
secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti".
Art. 42
Alleggerimento e integrazione
della disciplina del promotore per le
infrastrutture strategiche
1. All'articolo 175, il
comma 14, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. I
soggetti di cui
all'articolo 153, comma
20, possono
presentare al soggetto
aggiudicatore proposte relative
alla
realizzazione di infrastrutture inserite
nel programma di
cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui
al comma 1 del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo'
riservarsi di non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il
procedimento, senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le
procedure di cui
al settimo periodo
del presente comma.
La proposta contiene
il
progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5,
lettera a), lo
studio di impatto ambientale,
la bozza di
convenzione, il piano
economico-finanziario
asseverato da uno
dei soggetti di
cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione
del
contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione
del
progetto e la specificazione delle caratteristiche del
servizio e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo di
cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non
puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La
proposta
e' corredata delle
autodichiarazioni relative al
possesso dei
requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione
di cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione
nella misura
dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore
promuove, ove
necessaria, la procedura
di impatto ambientale
e quella di
localizzazione urbanistica, ai
sensi dell'articolo 165,
comma 3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta
con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La
proposta viene
rimessa dal soggetto
aggiudicatore al Ministero,
che ne cura
l'istruttoria ai
sensi dell'articolo 165,
comma 4. Il
progetto
preliminare e' approvato dal CIPE ai
sensi dell'articolo 169-bis,
unitamente allo schema
di convenzione e
al piano
economico-finanziario.
Il soggetto aggiudicatore
ha facolta' di
richiedere al proponente di
apportare alla proposta
le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte
del CIPE.
Se il proponente
apporta le modifiche
richieste assume la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista
di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento
di una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa
il promotore
con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di
gara.
Se il promotore non partecipa alla gara, il
soggetto aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo 75.
I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma
8. Si
applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo,
quattordicesimo e
quindicesimo periodo.
Il soggetto aggiudicatario e'
tenuto agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13,
secondo e terzo
periodo.".
Art. 43
Project financing
per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
1. Al fine di realizzare
gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo
restando quanto
previsto in materia
di permuta, previa
analisi di convenienza
economica e verifica di assenza di effetti
negativi sulla finanza
pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del
corrispettivo
di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto,
previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.
163 e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro
della
giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia
e delle finanze,
sono disciplinati
condizioni, modalita' e limiti di
attuazione di quanto previsto dal
periodo precedente, in
coerenza con le specificita', anche
ordinamentali, del settore
carcerario.
2. Al fine di assicurare
il perseguimento dell'equilibrio economico
- finanziario dell'investimento al concessionario e'
riconosciuta, a
titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e
dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalita'
sono definite al
momento dell'approvazione del
progetto e da
corrispondersi
successivamente alla messa
in esercizio
dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E' a
esclusivo
rischio del concessionario l'alea
economico-finanziaria della
costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha
durata non
superiore a venti anni.
3.
Se il concessionario non
e' una societa' integralmente
partecipata dal Ministero dell'Economia, il
concessionario prevede
che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti
pubblici o
con fini non
lucrativa contribuiscono alla
realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno
il
venti per cento del costo di investimento.
Art. 44
Contratto di disponibilita'
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:
"15-bis.1. Il
"contratto di disponibilita'" e'
il contratto
mediante il quale
sono affidate, a
rischio e a
spesa
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a
favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata
destinata all'esercizio di un
pubblico servizio, a
fronte di un
corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere
assunto a
proprio rischio dall'affidatario
di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita'
dell'opera, nel rispetto dei
parametri di funzionalita' previsti dal contratto,
garantendo allo
scopo la perfetta
manutenzione e la
risoluzione di tutti
gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti.";
b) all'articolo 3,
comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:
"la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti:
"il contratto
di disponibilita',";
c) alla rubrica del
capo III, della parte II, del
titolo III,
dopo le parole: "della
locazione finanziaria per
i lavori" sono
aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilita'";
d) dopo l'articolo
160-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 160-ter
(Contratto di disponibilita'). 1. L'affidatario
del
contratto di disponibilita' e'
retribuito con i
seguenti
corrispettivi,
soggetti ad adeguamento
monetario secondo le
previsioni del contratto:
a) un
canone di disponibilita', da
versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita'
dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta
o nulla
disponibilita' della stessa
per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non rientrante tra
i rischi a
carico dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale
riconoscimento di un contributo in corso
d'opera,
comunque non superiore
al cinquanta per
cento del costo
di
costruzione dell'opera, in caso
di trasferimento della proprieta'
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un
eventuale prezzo di
trasferimento, parametrato, in
relazione ai canoni gia' versati e
all'eventuale contributo in corso
d'opera di cui alla precedente
lettera b), al
valore di mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del
contratto, in
caso di trasferimento della proprieta'
dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice.
gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa
a disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando
di gara e'
pubblicato con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l'importo del
contratto, ponendo a base
di gara un
capitolato prestazionale,
predisposto
dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica,
in
dettaglio, le caratteristiche tecniche
e funzionali che
deve
assicurare l'opera
costruita e le modalita' per determinare
la
riduzione del canone di disponibilita',
nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle
caratteristiche
indicate nel capitolato
prestazionale e sono
corredate dalla garanzia
di cui all'articolo
75; il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione
definitiva di cui
all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a
disposizione da
parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali
relative al mancato o inesatto
adempimento di tutti
gli obblighi
contrattuali
relativi alla messa
a disposizione dell'opera,
da
prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo
di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 113; la mancata
presentazione di tale
cauzione costituisce grave
inadempimento
contrattuale.
L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le
offerte
presentate con il
criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui
all'articolo 83. Il
bando indica i
criteri,
secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali
si
procede alla valutazione comparativa tra
le diverse offerte.
Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati
nel quadro
economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del
contratto
di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si
applicano le disposizioni
previste dal presente codice in
materia di requisiti
generali di
partecipazione alle procedure
di affidamento e
di qualificazione
degli operatori economici.
5. Il progetto
definitivo, il progetto esecutivo e
le eventuali
varianti in corso
d'opera sono redatti
a cura dell'affidatario;
l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali
varianti
finalizzate ad una maggiore economicita'
di costruzione o gestione,
nel rispetto del
capitolato prestazionale e
delle norme e
provvedimenti di
pubbliche autorita' vigenti
e sopravvenuti; il
progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
varianti in corso
d'opera sono ad ogni
effetto approvati dall'affidatario, previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove
prescritto,
alle terze autorita' competenti. Il
rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte
di terze autorita' competenti
della
progettazione e delle
eventuali varianti e'
a carico
dell'affidatario.
verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il
puntuale
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme
e disposizioni
cogenti e puo' prescrivere, a
questi soli fini,
modificazioni,
varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero,
sempreche'
siano
assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la
riduzione del
canone di disponibilita'. Il
contratto individua, anche
a
salvaguardia degli enti finanziatori, il
limite di riduzione
del
canone di disponibilita' superato il
quale il contratto e' risolto.
L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice
resta
in ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione
dell'opera ed alla messa
a disposizione della
stessa secondo le
modalita' previste dal
contratto di disponibilita'.
7. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche
alle
infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal
caso
l'approvazione dei progetti avviene secondo
le procedure previste
agli articoli 165 e seguenti".
Art. 45
Documentazione a corredo del
PEF per le opere di interesse strategico
1. Al fine di consentire
di pervenire con
la massima celerita'
all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie
per i
progetti delle infrastrutture di
interesse strategico di
cui
all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il
piano economico e
finanziario che accompagna
la richiesta di
assegnazione delle risorse,
fermo restando quanto
previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003,
n.
350, e' integrato dai seguenti elementi:
a) per la parte
generale, oltre al bacino di utenza, sono
indicate
le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura
realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo
dell'investimento deve comprendere non solo
il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma
anche,
ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal
pubblico;
c) l'erogazione prevista
deve dare conto del consumo di
tutti i
finanziamenti assegnati
al progetto in
maniera coerente con il
cronoprogramma di attivita'; le erogazioni
annuali devono dare
distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e
private
individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni
relative ai ricavi,
sono integrate con le
indicazioni dei costi, articolati in
costi di costruzione,
costi
dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi
dovuti
ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione
ambientale,
costi relativi alla
manutenzione ordinaria dell'infrastruttura
articolati per il
periodo utile dell'infrastruttura, costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento
monetario, si
intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di
inflazione
al solo anno di inizio delle attivita'
e non puo' essere cumulato;
e) per
i soggetti aggiudicatori
dei finanziamenti che
siano
organizzati in forma
di societa' per
azioni, e' indicato
anche
l'impatto sui bilanci
aziendali dell'incremento di
patrimonio
derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e,
per le
infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita'
positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale
impatto
e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa' vigilata
comunica all'ente vigilante.
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione
di cui
al comma 1.
Art. 46
Disposizioni attuative del dialogo
competitivo
1. All'articolo 58 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,
e successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il
seguente:
"18-bis. Il
regolamento definisce le ulteriori modalita' attuative
della disciplina prevista dal presente articolo".
Art. 47
Riduzione importo "opere
d'arte" per i grandi edifici
- modifiche
alla legge n. 717/1949
1. All'articolo 1, della
legge 29 luglio 1949, n.717, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e'
sostituito dal seguente:
"Le Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento
autonomo,
nonche' le Regioni, le
Province, i Comuni e tutti
gli altri Enti
pubblici, che
provvedano all'esecuzione di
nuove costruzioni di
edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante
opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel
progetto non
inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli
importi pari o superiori ad un
milione di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli
importi pari o superiori ad cinque milioni
di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli
importi pari o superiori a venti milioni di
euro."
b) il secondo comma e'
sostituito dal seguente:
"Sono escluse da
tale obbligo le costruzioni e
ricostruzioni di
edifici destinati ad
uso industriale o
di edilizia residenziale
pubblica, sia di uso civile
che militare, nonche' gli
edifici a
qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un
milione di euro."
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si
applicano agli edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente
decreto, non sia stato
pubblicato il bando
per la realizzazione
dell'opera d'arte relativa all'edificio.
Art. 48
Norme in materia di
dragaggi
1. Dopo l'articolo 5
della legge 28
gennaio 1994, n.
84, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Articolo 5-bis
(Disposizioni in materia di dragaggio)
1. Nei
siti oggetto di
interventi di bonifica
di interesse
nazionale, ai sensi
dell'articolo 252 del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni, le
operazioni di
dragaggio possono essere
svolte anche contestualmente alla
predisposizione del progetto relativo alle attivita'
di bonifica. Al
fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare
la futura
bonifica del sito, il
progetto di dragaggio,
basato su tecniche
idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso
l'eventuale
progetto relativo
alle casse di
colmata, vasche di
raccolta o
strutture di contenimento
di cui al
comma 3, e'
presentato
dall'autorita' portuale
o, laddove non
istituita, dall'ente
competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente
e
della tutela del
territorio e del
mare. Il Ministero
delle
infrastrutture e dei
trasporti, con proprio
decreto, approva il
progetto entro trenta giorni sotto il
profilo tecnico-economico e
trasmette il relativo
provvedimento al Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per l'approvazione
definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del
mare deve intervenire,
previo parere della
Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile
2006
n. 152 sull'assoggettabilita' o meno
del progetto alla valutazione di
impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.
Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai
commi 6
e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 e, allo
stesso, deve essere
garantita idonea forma
di
pubblicita'.
2. I materiali derivanti
dalle attivita' di
dragaggio possono
essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo
109 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le
eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I
materiali di
dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli
arenili e per formare
terreni costieri su
autorizzazione della
regione territorialmente
competente. I materiali
derivanti dalle
attivita' di dragaggio
di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio
da realizzare nell'ambito
di procedimenti di
bonifica di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine
o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non
superiori a
quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella
Colonna
A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della
Parte IV,
del decreto legislativo
3 aprile 2006,
n. 152 e
successive
modificazioni ed integrazioni
e risultino conformi
al test di
cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri
di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare
del 5 febbraio
1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
Italiana del 16 aprile
1998, n.88, e
successive modificazioni,
possono essere impiegati a terra, secondo le modalita' previste
dal
decreto interministeriale di cui al successivo comma 6.
Considerata
la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente
marino,
ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato
decreto
ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati
i parametri
cloruri e solfati a
condizione che le
relative operazioni siano
autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La
destinazione a
recupero dei materiali anzidetti dovra'
essere indicata nel progetto
di dragaggio di cui al comma
1 o in
quello di bonifica
di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione
dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di
trattamento
e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le
percentuali di
sostituzione in luogo
dei corrispondenti materiali
naturali e
costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti
dalle attivita' di
dragaggio di cui al
comma 1, o da attivita' di
dragaggio da realizzare
nell'ambito di
procedimenti di bonifica
di cui all'articolo
252 del decreto
legislativo n. 152
del 2006, ovvero
ogni loro singola
frazione
ottenuta a seguito
di separazione granulometrica o
ad altri
trattamenti finalizzati a
minimizzare i quantitativi
da smaltire
inclusa l'ottimizzazione
dello stadio di disidratazione, se non
pericolosi
all'origine o a
seguito di trattamenti
finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad
esclusione quindi
dei processi finalizzati
all'immobilizzazione degli inquinanti
stessi, come quelli di
solidificazione o stabilizzazione, possono
essere refluiti, su
autorizzazione della regione
territorialmente
competente, ovvero con le modalita' di
cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte
salve
le disposizioni in materia tutela di immobili ed
aree di notevole
interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.
42, all'interno di
casse di colmata,
di vasche di
raccolta, o
comunque di strutture di contenimento poste in ambito
costiero, il
cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
Le stesse strutture
devono presentare un
sistema di
impermeabilizzazione
naturale o completato
artificialmente al
perimetro e sul
fondo, in grado
di assicurare requisiti
di
permeabilita' almeno
equivalenti quelli di uno strato di
materiale
naturale dello spessore
di cento centimetri
con coefficiente di
permeabilita' pari a 1,0
x 10-9
m/s. Nel caso
di opere il cui
progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di
entrata in
vigore della presente legge, tali requisiti sono
certificati dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso
in cui al
termine delle attivita' di refluimento, i materiali
di cui sopra
presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite
di cui
alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della
parte quarta,
del decreto legislativo n. 152
del 2006 deve
essere attivata la
procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attivita' di colmata in
relazione alla destinazione
d'uso. E' fatta
salva l'applicazione
delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel
caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli
inquinanti
eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate
misure di
sicurezza che garantiscono
comunque la tutela
della salute e
dell'ambiente. L'accettabilita'
delle concentrazioni residue
degli
inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata
attraverso
una metodologia di
analisi di rischio
con procedura diretta
riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte
di
interesse il soddisfacimento dei
"Criteri metodologici per
l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti
contaminati"
elaborati dall'Agenzia
per la protezione
dell'ambiente e per i
servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita'
e dalle
Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente. I principali
criteri di
riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale 7
novembre 2008. Per la
verifica della presenza di
valori di concentrazione superiori
ai
limiti fissati dalla
vigente normativa e
per la valutazione
dell'accettabilita' delle
concentrazioni residue degli inquinanti
si
tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai
sensi del
comma 1.
4. I materiali di cui
al comma
3 destinati ad
essere refluiti
all'interno di strutture
di contenimento nell'ambito
di porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere
accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di cui
all'articolo 193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive
modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle
navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste
dalle
norme nazionali e internazionali in materia di trasporto
marittimo e
garantiscono l'idoneita'
dell'impresa. Le Autorita' Marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali
concordano un
sistema di controllo idoneo
a garantire una
costante vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attivita' di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
quanto previsto ai commi 2 e 3
viene verificata mediante
apposite
analisi da effettuare nel sito prima del
dragaggio sulla base
di
metodologie e criteri
stabiliti dal citato
decreto del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7
novembre
2008. Le modifiche al decreto
di cui al
periodo precedente sono
apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela
del
territorio e del
mare. In caso
di realizzazione, nell'ambito
dell'intervento di dragaggio,
di strutture adibite
a deposito
temporaneo di materiali
derivanti dalle attivita' di
dragaggio
nonche' dalle
operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in
trenta mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento
degli inquinanti agli
ambienti circostanti. Sono
fatte salve le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di
Venezia. Si
applicano le previsioni
della vigente normativa
ambientale
nell'eventualita' di una diversa
destinazione e gestione a terra dei
materiali derivanti dall'attivita' di
dragaggio.
6. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del
mare, di concerto
con il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche
applicabili
alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi
materiali.
7. Fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti
di categoria II,
classe III, la regione disciplina il procedimento
di adozione del
Piano Regolatore Portuale,
garantendo la partecipazione delle
province e dei comuni interessati.
8. Nel caso in cui non
trovino applicazione i commi da
necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento
di cui
al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi
per la
finanza pubblica.
9. I progetti di
scavo dei fondali
delle aree portuali
sono
approvati con le modalita' di cui al
comma 7.
10. I materiali
provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo
252
del decreto legislativo
3 aprile 2006,
n. 152 e
successive
modificazioni, possono essere immersi in mare con
autorizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del
decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. I
suddetti materiali possono
essere diversamente utilizzati a
fini di ripascimento, anche
con
sversamento nel
tratto di spiaggia
sommersa attiva, o
per la
realizzazione di casse di colmata o altre strutture di
contenimento
nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero
lungo il
litorale per la ricostruzione della
fascia costiera, con
autorizzazione della regione
territorialmente competente ai
sensi
dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies,
dell'articolo
5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Art. 49
Utilizzo terre e rocce da
scavo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare di concerto con
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore
del presente decreto.
Art. 50
Disposizioni in materia di
concessioni di costruzione e
gestione di
opere pubbliche
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, dopo
il comma
3 e' inserito
il seguente:
"3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei
casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario,
sono
definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilita'
dell'opera.";
b) all'articolo 159,
comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della
concessione" sono sostituite dalle seguenti:
"corrispondenti a quelle
previste nel bando di gara
o negli atti
in forza dei
quali la
concessione e' stata
affidata, avendo comunque
riguardo alla
situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento
dello
stesso alla data del subentro".
Art. 51
Disposizioni in materia di affidamento a
terzi nelle concessioni
1. All'articolo 253,
comma 25, del decreto legislativo 12
aprile
2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento"
sono sostituite dalle
seguenti: "cinquanta per cento".
2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica a decorrere dal
1°
gennaio 2015.
Art. 52
Semplificazione nella
redazione e accelerazione dell'approvazione dei
progetti
1. Al decreto legislativo
12 aprile 2006, n.
163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93,
comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente
periodo: "E' consentita altresi'
l'omissione di uno dei
primi due
livelli di progettazione purche' il
livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il
livello omesso e
siano garantiti i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";
b) all'articolo 97, dopo
il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le stazioni
appaltanti hanno facolta' di
sottoporre al
procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale
di
maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla
normativa di cui
al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie
delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La
dichiarazione di
pubblica utilita' di cui agli articoli
12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica
8 giugno 2001
n. 327, e
successive
modificazioni, puo' essere disposta
anche quando l'autorita'
espropriante approva a tal
fine il progetto
esecutivo dell'opera
pubblica o di pubblica utilita'";
c) all'articolo 128,
comma 6, dopo le
parole: "inferiore a un
milione di euro, previa
approvazione" e' inserita
la seguente:
"almeno", e, dopo le parole: "superiore a un
milione di euro, previa
approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno
della".
2. All'articolo 15,
comma 2,
del decreto del
Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "Il
progetto e'
redatto," sono inserite
le seguenti: "salvo
quanto previsto
dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".
Art. 53
Allineamento alle norme europee
della regolazione progettuale delle
infrastrutture ferroviarie e
stradali e disposizioni in materia
di
gallerie stradali
1. La progettazione
delle nuove infrastrutture ferroviarie ad
alta
velocita' avviene
secondo le relative
specifiche tecniche; le
specifiche tecniche previste per
l'alta capacita' sono
utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti
necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere
applicati alla progettazione e
costruzione
delle nuove infrastrutture ferroviarie
nazionali nonche' agli
adeguamenti di quelle
esistenti, parametri e
standard tecnici e
funzionali piu' stringenti rispetto a
quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell'Unione Europea.
3. All'articolo 12 del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le
modifiche di cui al comma 4 devono
essere accompagnate
da una stima dei sovraccosti necessari
per garantire i
livelli di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una
analisi
di sostenibilita' economica
e finanziaria per il gestore
della
infrastruttura e le
imprese ferroviarie, corredata
da stime
ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La
loro
efficacia e' subordinata all'individuazione delle risorse
pubbliche
necessarie per coprire tali sovraccosti.".
4. Non possono essere
applicati alla progettazione e
costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche'
agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali
piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi
e dalle norme
dell'Unione Europea.
5. Al decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma
5, le parole:
"ed i collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "e le verifiche
funzionali";
b) all'articolo 11,
comma 1, le
parole: "dei collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "delle verifiche
funzionali".
Art. 54
Emissione di obbligazioni
di scopo da
parte degli enti
locali
garantite da beni immobili
patrimoniali ai fini della realizzazione
di opere pubbliche
1. All'articolo 35,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1.bis. I comuni,
le province, le citta' metropolitane
e, previa
autorizzazione di ciascun
partecipante, le unioni
di comuni, le
comunita' montane e i
consorzi tra enti locali, per il
finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e
garantiti da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato
da beni
immobili disponibili di proprieta'
degli enti locali di cui al primo
periodo, per un valore almeno pari all'emissione
obbligazionaria, ed
e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni
da parte di
qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente
locale.
Con apposito regolamento, da
emanare, ai sensi
dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla
data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con
i Ministri dell'interno
e delle
infrastrutture e dei
trasporti, determina le modalita' di
costituzione e di gestione
del predetto patrimonio
destinato a
garantire le obbligazioni
per il finanziamento delle
opere
pubbliche.".
Art. 55
Affidamento concessioni
relative a infrastrutture
strategiche sulla
base anche del progetto
definitivo
1. All'articolo
177, comma 2,
primo periodo, del
decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163,
dopo le parole:
"Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara
il progetto
preliminare"
sono inserite le
seguenti "ovvero il
progetto
definitivo".
Capo II
Misure per l'edilizia
Art. 56
Norma nel settore edilizio
1. All'articolo 13
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. I comuni possono
ridurre l'aliquota di base fino allo
0,38
per cento per
i fabbricati costruiti
e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e
non siano in ogni caso
locati, e comunque
per un periodo non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Art. 57
Ripristino IVA per housing sociale
1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10,
comma 1,
il numero 8
e' sostituito dal
seguente:
"8) le locazioni e
gli affitti, relative cessioni, risoluzioni
e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse
da quelle
destinate a parcheggio di
veicoli, per le
quali gli strumenti
urbanistici non prevedono
la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e
in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo
atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata non
inferiore a quattro
anni,
effettuate in attuazione
di piani di
edilizia abitativa
convenzionata, di fabbricati
di civile abitazione
destinati ad
alloggi sociali come
definiti dal decreto
del Ministro delle
infrastrutture, di concerto
con il Ministro
della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il
Ministro
per le politiche giovanili e le attivita'
sportive del 22 aprile 2008
ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che
per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza
radicali
trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le
quali
nel relativo atto
il locatore abbia
espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;"
b) all'articolo 10,
comma 1, il numero 8-bis e' sostituito
dal
seguente:
"8-bis) le cessioni
di fabbricati o
di porzioni di
fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che
vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e),
della legge 5
agosto 1978, n. 457, entro cinque anni
dalla data di
ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per
le quali nel
relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione
per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione
locati per un
periodo non inferiore a quattro
anni in attuazione
dei piani di
edilizia
residenziale convenzionata ovvero
destinati ad alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro
delle politiche per la famiglia
ed il Ministro
per le politiche
giovanili e le attivita' sportive del
22 aprile 2008;"
all'articolo 36, al
terzo comma sesto periodo, dopo le parole
"che
effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti:
"o cessioni," e
dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni"
sono inserite le
seguenti: "o cessioni";
c) alla
tabella A, parte
terza, il n.
127-duodevicies e'
sostituito dal seguente:
"127-duodevicies)
locazioni di immobili
di civile abitazione
effettuate in esecuzione
di programmi di
edilizia abitativa
convenzionata e locazioni
di fabbricati di
civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e
il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
del 22 aprile
2008"
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale di
edilizia abitativa
1. All'articolo 11,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Tale intesa
va resa
nella seduta del Cipe nella quale
sono
approvati gli accordi di
programma. Eventuali rimodulazioni
degli
interventi contenuti negli accordi di programma sono
approvate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Eventuali
atti aggiuntivi agli
accordi di programma,
da sottoscrivere per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
2. All'articolo 4,
comma 2, del
Piano nazionale di
edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Tale intesa
va resa
nella seduta del Cipe nella quale
sono
approvati gli accordi di
programma. Eventuali rimodulazioni
degli
interventi contenuti negli accordi di programma sono
approvate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Eventuali
atti aggiuntivi agli
accordi di programma,
da sottoscrivere per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
3. Agli accordi di
programma di cui all'articolo 4,
comma 2, del
Piano nazionale di
edilizia abitativa di
cui al decreto
del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si
applicano le
disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Capo III
Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura
Art. 59
Extragettito IVA per le societa'
di progetto per le opere portuali
1. All'articolo 18 della
legge 12
novembre 2011, n.
183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera
b), dopo le parole: "Unione Europea," sono
inserite le seguenti
parole: "nonche', limitatamente
alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
anni, il
25% dell'incremento
del gettito di
imposta sul valore
aggiunto
relativa alle operazioni di
importazione riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento";
b) dopo il comma 2,
sono inseriti i seguenti:
" 2-bis.
L'incremento del gettito IVA, di cui al comma
1, lettera
b) su cui calcolare la quota del 25 per cento,
e' determinato per
ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
a) in relazione a
progetti di nuove infrastrutture, in misura
pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel
medesimo
anno;
b) in relazione a
progetti di ampliamento ovvero potenziamento di
infrastrutture
esistenti, in misura
pari alla differenza
tra
l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo
anno e
la media delle riscossioni
conseguite nel triennio
immediatamente
precedente l'entrata in
esercizio
dell'infrastruttura oggetto
dell'intervento.
2-ter. Gli incrementi di
gettito di cui al comma 1,
lettera b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono
essere
stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con
riferimento
all'intero sistema portuale.
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, sono stabilite le modalita' di
accertamento, calcolo e
determinazione dell'incremento di gettito di cui ai
commi 2-bis e
2-ter, di corresponsione
della quota di
incremento del predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra
disposizione
attuativa della
disposizione di cui
ai predetti commi
2-bis e
2-ter.".
Art. 60
Regime doganale delle unita' da diporto
1. All'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal
seguente: "Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono
destinati al
consumo nel territorio
doganale quando vengono
iscritti nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli
articoli 146 e
753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di
quelle da
diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati,
iscritti nelle
matricole o nei registri predetti, si intendono destinati
al consumo
fuori del territorio
doganale quando vengono
cancellati dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel
primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del
codice medesimo."
2. All'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono
inserite le seguenti:
"o extraeuropei".
Art. 61
Anticipo recupero accise per
autotrasportatori
1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n.
277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le
parole "entro il 30 giugno successivo
alla
scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti:
"a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza
di ciascun
trimestre solare";
2) al comma 6,
le parole "dell'anno" sono
sostituite dalle
seguenti: "del periodo";
b) all'articolo 4,
comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui
e' sorto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto".
2 . A partire dall'anno
2012 al credito di imposta riconosciuto con
le modalita' e con gli effetti di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il
limite previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3 . Per la copertura
degli oneri finanziari derivanti dal
comma 1
l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma
10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita'
2012) e' ridotta
di 26,4 milioni di euro.
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante il
maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota
di accisa sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita'
previste dall'articolo 6, comma
2, primo e
secondo periodo, del
decreto legislativo
2 febbraio 2007,
n. 26, nei
confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli
esercenti
le attivita' di
trasporto merci con
veicoli di massa
massima
complessiva pari o
superiore a 7,5
tonnellate, e comma
2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16. Coerentemente,
all'articolo 33
della legge 12
novembre 2011, n. 183, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita'
2012)" sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) nel comma 30
le parole "sulla
benzina senza piombo"
sono
sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"
b) dopo il comma 30
sono inseriti i seguenti commi:
"30-bis)
All'aumento di accisa
sulle benzine disposto
con il
provvedimento di cui al comma precedente, non si applica
l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
30-ter) Il maggior onere
conseguente all'aumento, disposto
con il
provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul
gasolio
usato come
carburante e' rimborsato,
con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma
2, primo e
secondo periodo, del
decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti
di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli
di massa massima
complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16."
Art. 62
Disciplina delle relazioni commerciali in
materia di cessione
di
prodotti agricoli e
agroalimentari
1. I contratti che hanno
ad oggetto la
cessione dei prodotti
agricoli e
alimentari, ad eccezione
di quelli conclusi
con il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma
scritta
e indicano a
pena di nullita' la
durata, le quantita' e le
caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, le modalita' di
consegna e di
pagamento. I contratti
devono essere informati
a
principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e
reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
La nullita' del contratto puo' anche essere
rilevata d'ufficio dal
giudice.
2. Nelle
relazioni commerciali tra
operatori economici, ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni
di cui
al comma 1, e' vietato:
a) imporre
direttamente o indirettamente condizioni di
acquisto,
di vendita o
altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente
gravose, nonche' condizioni
extracontrattuali e retroattive;
b) applicare
condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni
equivalenti;
c) subordinare la
conclusione, l'esecuzione dei
contratti e la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali
alla
esecuzione di prestazioni da
parte dei contraenti
che, per loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite
prestazioni unilaterali, non
giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare
ogni ulteriore condotta
commerciale sleale che
risulti tale anche tenendo
conto del complesso
delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di
approvvigionamento.
3. Per
i contratti di
cui al comma
1, il pagamento
del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili
entro
il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal
ritiro dei
prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro
il termine di
sessanta giorni per tutte le altre merci.
Gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
In
questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di
ulteriori due
punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Per «prodotti
alimentari deteriorabili» si intendono i
prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli,
ittici e
alimentari preconfezionati che
riportano una data di scadenza o un termine minimo di
conservazione
non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli,
ittici e alimentari sfusi, comprese erbe
e
piante aromatiche, anche
se posti in
involucro protettivo o
refrigerati, non
sottoposti a trattamenti
atti a prolungare
la
durabilita degli stessi
per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti
a base di
carne che presentino
le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
aW
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW
superiore a 0,91
oppure
pH uguale o
superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di
latte.
5. Salvo
che il fatto
costituisca reato, il
contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi
di
cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 516,00
a euro 20.000,00.
L'entita'
della sanzione e'
determinata facendo riferimento
al valore dei
beni oggetto di
cessione.
6. Salvo
che il fatto
costituisca reato, il
contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi
di
cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da
euro
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto
che non ha
rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto,
da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma
3 e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a euro
500.000. L'entita' della sanzione
viene determinata in ragione
del
fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei
ritardi.
8. L'Autorita' Garante
per
incaricata della vigilanza
sull'applicazione delle presenti
disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste,
ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n.
avvalersi del supporto operativo
della Guardia di
Finanza, fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli
ufficiali e degli agenti
di polizia giudiziaria
dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento
delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente
articolo l'Autorita'
provvede d'ufficio o
su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Le attivita'
di cui al presente comma
sono svolte con le risorse
umane, finanziarie e
strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro
dell'economia
e delle finanze e iscritti nello stato di previsione
del Ministero
dello sviluppo economico,
al Fondo derivante
dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita'
Garante Concorrenza e Mercato
da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare
iniziative di
informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori
e per
finanziare attivita' di ricerca,
studio e analisi
in materia
alimentare
nell'ambito dell'Osservatorio unico
delle Attivita'
produttive, nonche' nello stato di
previsione del Ministero per le
Politiche agricole, alimentari e forestali per il
finanziamento di
iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni
in giudizio per il risarcimento del
danno derivante dalle violazioni della presente disposizione,
anche
ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al
CNCU e
delle categorie
imprenditoriali presenti nel
Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro.
Le stesse associazioni
sono altresi'
legittimate ad agire,
a tutela degli
interessi collettivi,
richiedendo
l'inibitoria ai comportamenti
in violazione della
presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del
codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i
commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto
legislativo
9 ottobre 2002, n. 231 e il
decreto del Ministro
delle attivita'
produttive del 13 maggio 2003.
Art. 63
Attivazione nuovi "contratti
di filiera"
1. I rientri di capitale
e interessi dei mutui erogati per
conto
del Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali
dall'Istituto
Sviluppo Agroalimentare (ISA)
S.p.A. per il
finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66
della
legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive
modificazioni, sono
utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera
e di
distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011,
n. 4,
secondo le modalita'
stabilite dal decreto
interministeriale 22
novembre 2007.
2. ISA
S.p.A., su indicazione
del Ministero delle
politiche
agricole alimentari e
forestali, e' autorizzata
a mettere a
disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie
per
la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di
cui al
comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui
per
un triennio e
comunque nel limite
delle risorse rivenienti
dai
rientri di capitale di cui al
comma 1, secondo
le modalita' che
verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche
agricole
alimentari e forestali.
3. Restano fermi i
versamenti all'entrata di
ISA, ai fini
del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero
fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 64
Attuazione della Decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929
1. All'articolo 17,
comma 4 del decreto legislativo 29 marzo
2004,
n. 102, dopo la
parola 'regionale' sono
aggiunte le seguenti:
"nonche' mediante finanziamenti
erogati, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito
di
cui alla decisione della Commissione Europea
C(2011) 2929 del 13
maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".
2. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari
e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di erogazione
dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29
marzo
2004, n. 102.
3. All'articolo 17,
comma 5-ter, del decreto legislativo
29 marzo
2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita',
sono aggiunte le
seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.
Art. 65
Impianti fotovoltaici in ambito
agricolo
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, per gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra in aree
agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi
statali di cui
al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si
applica agli impianti solari fotovoltaici
con
moduli collocati a terra in aree agricole che
hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore
del presente
decreto o per
i quali sia
stata presentata richiesta
per il
conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in
ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla
data di
entrata in vigore del
presente decreto. Detti
impianti debbono
comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo
10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui
moduli costituiscono elementi costruttivi di
serre cosi' come definite dall'articolo
20, comma 5 del decreto
ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista
per gli
impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di
garantire la
coltivazione sottostante, le serre -
a seguito dell'intervento -
devono presentare un
rapporto tra la
proiezione al suolo
della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra
e la
superficie totale della copertura della serra stessa non
superiore al
50%.
4. I commi 4, 5 e 6
dell'articolo 10 del
decreto legislativo 3
marzo 2011, n.
28 sono abrogati,
fatto salvo quanto
disposto
dall'ultimo periodo del comma 2.
Art. 66
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
vocazione agricola
1. Entro il 30 giugno di
ogni anno, il Ministro
delle politiche
agricole alimentari e
forestali, con decreto
di natura non
regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia
e
delle finanze, anche sulla base dei dati
forniti dall'Agenzia del
demanio nonche' su segnalazione dei
soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per
altre
finalita' istituzionali,
di proprieta'
dello Stato non
ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo
28 maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da
alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura
negoziata
senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore
inferiore a
100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di
valore pari o
superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina
il
trasferimento al patrimonio
disponibile dello Stato.
Ai citati
decreti di individuazione si
applicano le disposizioni
di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25
settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001,
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a
base delle procedure
di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base
di valori
agricoli medi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui
al primo periodo
sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
2. I beni
di cui al
comma 1 possono
formare oggetto delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della
legge 15
dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di
alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine di favorire
lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola
giovanile e' riconosciuto
il diritto di
prelazione ai giovani
imprenditori agricoli, cosi' come
definiti ai sensi
del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di
alienazione del presente articolo
si applicano
le agevolazioni previste
dall'articolo 5-bis, commi
2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. I giovani
imprenditori agricoli che acquistano la proprieta'
dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere
ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo
21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni
ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,
n. 394, l'Agenzia
del demanio acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli
enti gestori
delle medesime aree.
7. Le regioni, le province,
i comuni, anche
su richiesta dei
soggetti interessati possono vendere, per
le finalita' e
con le
modalita' di cui al
comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a
vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi
del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n.
85; a tal
fine possono conferire
all'Agenzia del demanio mandato
irrevocabile a vendere.
L'Agenzia
provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari
dei
proventi derivanti dalla vendita
al netto dei
costi sostenuti e
documentati.
8. Ai terreni alienati
ai sensi del presente
articolo non puo'
essere attribuita una
destinazione urbanistica diversa
da quella
agricola prima del decorso
di venti anni
dalla trascrizione dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti
dalle operazioni di dismissione di
cui ai
commi precedenti al netto
dei costi sostenuti
dall'Agenzia del
demanio per le attivita' svolte, sono
destinate alla riduzione
del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le
predette risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito
o per
la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento
dei titoli
di Stato.
modificazioni e' abrogato.
Art. 67
Convenzioni per lo sviluppo della
filiera pesca
sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali
puo' stipulare con
le Associazioni nazionali di categoria ovvero
con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo
svolgimento di
una o piu' delle seguenti attivita':
a) promozione
delle attivita' produttive
nell'ambito degli
ecosistemi
acquatici attraverso l'utilizzo di
tecnologie
ecosostenibili;
b) promozione di
azioni finalizzate alla
tutela dell'ambiente
marino e costiero;
c) tutela e
valorizzazione delle tradizioni alimentari
locali,
dei prodotti tipici, biologici
e di qualita', anche
attraverso
l'istituzione di consorzi
volontari per la
tutela del pesce
di
qualita', anche in
forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei
sistemi di controllo e di tracciabilita' delle
filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per
l'accesso al credito per le imprese della
pesca e dell'acquacoltura;
f) riduzione dei tempi
procedurali e delle attivita' documentali
nel quadro della semplificazione amministrativa e del
miglioramento
dei rapporti fra
gli operatori del
settore e la
pubblica
amministrazione, in conformita' ai
principi della legislazione
vigente in materia;
g) assistenza tecnica
alle imprese di pesca
nel quadro delle
azioni previste dalla politica
comune della pesca
(PCP) e degli
affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui
al comma 1 sono finanziate a valere e
nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93,
comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del
Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."
Titolo III
EUROPA
Capo I
Armonizzazione dell'ordinamento interno
Art. 68
Repertorio nazionale dei
dispositivi medici
1. All'articolo 1, comma
409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera d), le
parole: «contributo pari al 5
per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per
cento»;
b) alla
lettera e), le
parole da: «Per
l'inserimento delle
informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale
di cui
alla lettera a)» sono soppresse.
Art. 69
Dichiarazione preventiva in
caso di spostamento del
prestatore di
servizi
1. All'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo
9 novembre
2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di
urgenza»,
sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
Art. 70
Aiuti de minimis
a favore di piccole e medie imprese
in particolari
aree
1. La dotazione del
Fondo istituito dall'articolo 10, comma
1-bis,
del decreto-legge 28
aprile 2009, n.
39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo' anche essere
destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore
delle
piccole e medie imprese,
come individuate dalla
raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003,
localizzate nelle
aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma
1-bis, e
degli aiuti a finalita'
regionale, nel rispetto
del regolamento
1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.
Capo II
Disposizioni per
l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 marzo 2009 concernente i
diritti
aeroportuali
Art. 71
Oggetto e ambito di
applicazione
1. Il
presente Capo stabilisce
i principi comuni
per la
determinazione e la
riscossione dei diritti
aeroportuali negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le
funzioni di vigilanza
che il Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti
continua ad esercitare
ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1997, n.
250, e' istituita
l'Autorita'
nazionale di vigilanza,
di cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione
economica nonche'
di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi
di tariffazione e
dell'ammontare dei diritti,
inclusi metodi di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi
personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli
di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo
parere del Ministro
delle Infrastrutture e
dei Trasporti e del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi
delle
infrastrutture e dei servizi,
a obiettivi di
efficienza nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche
all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.
4. Il Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti, previa
istruttoria dell'Autorita' di
vigilanza di cui
all'articolo 73,
trasmette annualmente alla Commissione europea una
relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni di cui
al presente Capo e
della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di
cui al presente Capo non
si applicano ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione
aerea
di rotta e di terminale, di cui
al regolamento (CE)
n. 1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai
diritti riscossi a
compenso dei servizi di assistenza a terra di
cui all'allegato al
decreto legislativo 13 gennaio
1999, n. 18,
di attuazione della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006,
relativa al
libero accesso al mercato dei servizi di assistenza
a terra negli
aeroporti della Comunita', ne' ai diritti
riscossi per finanziare
l'assistenza fornita alle persone con disabilita'
e alle
persone a
mobilita' ridotta di
cui al regolamento
(CE) n. 1107/2006
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Art. 72
Definizioni
1. Ai fini dei presente
Capo si intende per:
a) aeroporto:
qualsiasi terreno appositamente
predisposto per
l'atterraggio, il decollo e le manovre di
aeromobili, inclusi gli
impianti annessi che esso puo' comportare per
le esigenze del
traffico e per il servizio
degli aeromobili nonche' gli
impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore
aeroportuale: il soggetto
al quale le
disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con
altre
attivita' o in via
esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le infrastrutture aeroportuali
o della rete
aeroportuale e di
coordinare e di controllare le attivita'
dei vari operatori presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
c) utente
dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che
trasporti per via
aerea passeggeri, posta
e merci, da
e per
l'aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali:
i prelievi riscossi a favore del gestore
aeroportuale e pagati
dagli utenti dell'aeroporto per
l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi che sono
forniti esclusivamente
dal gestore aeroportuale e
che sono connessi
all'atterraggio, al
decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili
e alle
operazioni relative ai
passeggeri e alle
merci, nonche' ai
corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei
beni
di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un
gruppo di aeroporti, debitamente designato
come tale da
uno Stato membro,
gestiti dallo stesso
gestore
aeroportuale.
Art. 73
Autorita'
nazionale di vigilanza
1. Nelle
more dell'istituzione dell'autorita' indipendente
di
regolazione dei trasporti
di cui all'articolo
36, comma 1, del
presente decreto le funzioni dell'Autorita'
di vigilanza sono svolte
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. Al fine dello
svolgimento delle funzioni, di cui
all'articolo
71, comma 3, attribuite
all'Autorita'
di vigilanza, nell'ambito
dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita
struttura nei limiti
della dotazione organica,
finanziaria e
strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente
decreto,
che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al
fine di garantire
l'autonomia, l'imparzialita' e
l'indipendenza dell'Autorita' di vigilanza,
l'attivita'
della
Direzione, di cui al comma
2, e' separata
dalle altre attivita'
svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili
e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio
di informazioni
sensibili che potrebbero
avere significativi effetti
tra i
responsabili del trattamento di dati privilegiati.
4.
e da un massimo di
dodici esperti in
materia giuridico-economica
nonche' da
cinque unita' di
personale tecnico amministrativo
inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale,
professionale e
tecnico amministrativo del
vigente contratto di
lavoro ENAC. Il
Direttore generale dell'ENAC
provvede all'individuazione del
personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico
vigente
all'entrata in vigore
del presente decreto,
prioritariamente
nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire
le risorse necessarie alla costituzione
ed
al funzionamento dell'Autorita' di
vigilanza, con decreto
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria
dell'ENAC,
e' fissata la misura
dei diritti a
carico degli utenti
degli
aeroporti e dei gestori aeroportuali, di
cui all'articolo 71, da
utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
6. Il
decreto, di cui
al comma 5,
dispone in ordine
alla
corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle
scadenze e
con le modalita' previste per il
versamento del canone di concessione
aeroportuale nonche' all'eventuale
adeguamento della misura. Con lo
stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al funzionamento
dell'ENAC, per un
importo corrispondente alle
spese non piu'
sostenute dall'Ente, correlate
al funzionamento della
Direzione
trasformata in Autorita' ai sensi del
presente Capo.
Art. 74
Reti aeroportuali
1. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo
parere della Conferenza
Unificata, sono designate
le reti
aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorita' di
vigilanza puo' autorizzare
il gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre
un sistema di
tariffazione
aeroportuale comune e
trasparente da applicare
all'intera rete, fermi restando
i principi di
cui al successivo
articolo 80, comma 1.
informandone
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e
delle
finanze, puo' consentire al gestore
aeroportuale di applicare
un
sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli
aeroporti che
servono la stessa citta' o
agglomerato urbano, purche' ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in materia
di trasparenza di cui
all'articolo 77.
Art. 75
Non discriminazione
1. I diritti
aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni tra gli
utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di
vigilanza puo', comunque, operare
una modulazione degli
stessi
diritti aeroportuali per motivi di interesse
pubblico e generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto economico
neutro per il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi
di pertinenza, obiettivita' e
trasparenza.
Art. 76
Determinazione diritti aeroportuali.
Consultazione
1. Al fine
dell'applicazione del sistema dei diritti
aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto
dei principi e dei criteri di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla
base del
traffico annuo di
movimenti passeggeri registrato,
al fine di
assicurare che i diritti
applicati agli utenti
degli aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il
gestore, individuato il
modello tariffario tra
quelli
predisposti dall'Autorita' ai sensi
del comma 1, previa consultazione
degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza
che verifica la
corretta applicazione del
modello tariffario in
coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. E' istituita una
procedura obbligatoria di consultazione tra il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che
possono essere
rappresentati da referenti
con delega o
dalle associazioni di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore
garantisce
lo svolgimento di
una consultazione periodica,
almeno una volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorita' di
vigilanza puo' motivatamente
richiedere lo
svolgimento di consultazioni
tra le parti
interessate e, in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti
gli utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani
relativi a nuovi
progetti di infrastrutture aeroportuali
approvati dall'ENAC -
Direzione centrale infrastrutture aeroporti
- che incidono
sulla
determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorita' di
vigilanza pubblica una
relazione annuale
sull'attivita' svolta fornendo, su
richiesta dei Ministeri
delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
tutte
le informazioni, in particolare, sulle procedure
di determinazione
dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti
aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita'
individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita',
modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei diritti
ancorati al criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.
Art. 77
Trasparenza
alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori
aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con
delega o
alle associazioni di
riferimento, adeguate informazioni sugli
elementi utilizzati per
la determinazione del
sistema o
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di
cui al comma 1, fatte salve le
integrazioni
richieste dall'Autorita' di vigilanza,
comprendono:
a) l'elenco
dei servizi e
delle infrastrutture forniti
a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la
metodologia utilizzata per
il calcolo dei
diritti
aeroportuali che include metodi di tariffazione
pluriennale, anche
accorpata per servizi personalizzati, che
garantiscono annualmente
gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di
tariffazione che devono essere orientati ai costi
delle infrastrutture e
dei servizi, a
obiettivi di efficienza
nonche', nell'ambito di
una crescita bilanciata
della capacita'
aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati
all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita'
dei servizi;
d) la struttura dei
costi relativamente alle infrastrutture e
ai
servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei
diritti e il costo dei servizi
forniti in
cambio;
f) qualsiasi
finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le
infrastrutture e per i servizi ai quali i
diritti aeroportuali si
riferiscono;
g) le previsioni
riguardanti la situazione
dell'aeroporto per
quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agli
investimenti previsti;
h) l'utilizzazione effettiva
delle infrastrutture e
delle
installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati
attesi dai grandi
investimenti proposti con
riguardo ai loro effetti sulla capacita'
dell'aeroporto.
comunichino al gestore aeroportuale, prima
di ogni consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del
traffico;
b) le
previsioni relative alla
composizione e all'utilizzo
previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
c) le esigenze
dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di
sviluppo nell'aeroporto.
4. Le informazioni
comunicate ai sensi del presente articolo
sono,
a norma della
legislazione di riferimento,
da trattare come
informazioni riservate ed economicamente sensibili e,
nel caso di
gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli
specifici
regolamenti di riferimento.
Art. 78
Norme di qualita'
1. Ai fini
del funzionamento degli
aeroporti, l'Autorita' di
vigilanza adotta le
misure necessarie per
consentire al gestore
aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati,
che possono
essere rappresentati da referenti con delega o dalle
associazioni di
riferimento, di procedere a negoziati allo scopo
di concludere un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti
dal gestore
con la stipula della convenzione di concessione.
che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei
diritti
aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al
comma 1, possono essere organizzati
nel
quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.
Art. 79
Differenziazione dei
servizi
variare la qualita' e l'estensione di
particolari servizi, terminali
o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di
fornire servizi
personalizzati
ovvero un terminale
o una parte
di terminale
specializzato.
in funzione della qualita' e
dell'estensione dei servizi, di cui al
comma 1, e dei
relativi costi o
di qualsiasi altra
motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero
degli utenti dell'aeroporto che
desiderano
accedere ai servizi personalizzati, di
cui al comma
1, o a un
terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il
numero di
utenti che e' possibile accogliere a causa di vincoli
di capacita'
dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal
gestore ed
approvati dall'Autorita' di vigilanza.
Art. 80
Vigilanza sulla
determinazione dei diritti
aeroportuali per
l'utilizzo delle
infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
della misura dei
diritti aeroportuali, richiesti
agli utenti
aeroportuali per l'utilizzo
delle infrastrutture e
dei servizi
forniti dal gestore in regime di
esclusiva negli aeroporti,
siano
applicati i seguenti principi di:
a) correlazione ai
costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli
utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel
rispetto dei principi di cui alla lettera
a),
alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in
scali con
analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e
standard di
servizio reso.
cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica
economica e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del
regime
tariffario istituito.
3. Per il periodo di
sospensione, di cui al comma
vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari
preesistenti
al nuovo regime.
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma
2, che gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per
adottare i
provvedimenti dovuti.
5. Il gestore
aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma 4,
presentare controdeduzioni
scritte all'Autorita' di vigilanza,
che, qualora valuti siano venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica
per scritto
al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della
determinazione dei diritti aeroportuali.
Art. 81
Aeroporti militari aperti al
traffico civile
1. Nella
determinazione dei diritti
aeroportuali da applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si
tiene conto
anche delle infrastrutture e
dei servizi forniti
dall'Aeronautica
militare, che stipula
apposita convenzione con
il gestore
aeroportuale, per la
definizione degli stessi
e l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei
costi sostenuti.
Art. 82
Clausola di invarianza
finanziaria
1. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente Capo non
devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane,
strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Altre
misure di armonizzazione
Art. 83
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
1. All'articolo 68 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 1-bis e' soppresso.
Art. 84
Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio
2009,
n. 107
1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 28
maggio 2009, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma
2, le parole
"provenienti o dirette
all'estero" sono sostituite
dalle seguenti: "in
provenienza o a
destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione
europea".
b) all'articolo 2, dopo
il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3 bis). I
trasporti fra porti nazionali ed i trasporti
fra porti
nazionali e porti di altri
Stati membri dell'Unione
europea sono
assoggettati al medesimo
trattamento per quanto
concerne
l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa
portuale di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente
regolamento.";
c) all'Allegato,
nell'intestazione della terza colonna, le parole
"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite
dalle seguenti:
"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".
Art. 85
Modifiche al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211
1. All'articolo 7, del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo,
dopo le parole "comitato etico"
e'
inserita la seguente: "coordinatore";
b) al comma 2, secondo
periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
c) al comma 3, le parole
"Il parere favorevole puo' essere
solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici
degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione
stessa" sono
sostituite dalle seguenti:
"I comitati etici
degli altri centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a
valutare
la fattibilita' locale
della sperimentazione e si limitano
ad
accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere
favorevole del
comitato etico di coordinamento";
d) al
comma 3, le parole da
"I comitati etici
dei centri
partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo
periodo, dopo le parole "comitato
etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
f) al comma 4, dopo
le parole "comitato etico"
e' inserita la
seguente: "coordinatore".
Art. 86
Servizio di gestione
automatizzata dei pagamenti e dei
corrispettivi
dovuti per le pratiche di
motorizzazione
1. All'articolo 4, comma
171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso.
2. La convenzione per la
gestione automatizzata dei
pagamenti dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e
dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti
terrestri e per i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il
22 marzo
2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze
del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di
nove anni
previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione
medesima.
3. Alla scadenza del
contratto di cui al comma
2, il Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti affida
l'espletamento del
servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24
dicembre
2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione
europea. Nel
caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di
gara
pubblica, il Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti da'
adeguata pubblicita' alla
scelta, motivandola anche
in base ad
un'analisi del mercato
e contestualmente trasmette
una relazione
contenente gli esiti della predetta verifica
all'Autorita'
garante
della concorrenza e
del mercato per
l'espressione di un
parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla
ricezione della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non
reso, si
intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal
comma 3 il Ministero delle infrastrutture
dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012,
un'indagine di
mercato volta a
verificare l'interesse degli
operatori economici
all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche
e
organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.
5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti
senza nuovi oneri
per la finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili
a legislazione vigente.
Art. 87
Prestazione transfrontaliera
di servizi in Italia dei consulenti in
materia di brevetti
1. All'articolo 201, del
decreto legislativo 10 febbraio
2005, n.
30, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. I cittadini
dell'Unione europea abilitati
all'esercizio della medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti
all'albo
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre
2007,
n. 206.".
2. All'articolo 203, del
decreto legislativo 10 febbraio
2005, n.
30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
I soggetti di cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare
l'attivita'
di rappresentanza in Italia a
titolo occasionale e
temporaneo si
considerano
automaticamente iscritti all'albo
dei consulenti in
proprieta' industriale,
previa trasmissione da parte dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo
10, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di
carattere
professionale, legale o amministrativo, direttamente
connesse alla
qualifica professionale.".
Art. 88
Applicazione del regime
ordinario di deducibilita' degli
interessi
passivi per le societa',
a prevalente capitale pubblico, fornitrici
di acqua, energia
e teleriscaldamento, nonche' servizi
di
smaltimento e depurazione
1. Al comma 5, ultimo
periodo, dell'articolo 96 del
testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da
", nonche' alle
societa' il cui
capitale sociale" fino alla
fine del periodo
sono
soppresse.
disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto.
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e
milioni 2,5 a
decorrere dal 2014,
e' corrispondentemente incrementato lo
stanziamento relativo al
Fondo ammortamento dei
titoli di Stato
iscritto nello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 89
Esecuzione della
sentenza della Corte
di Giustizia dell'Unione
europea del 17 novembre 2011, causa
C-496/09
1. Entro il giorno successivo a quello di entrata
in vigore del
presente decreto l'INPS
provvede ad effettuare
il pagamento
dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione
UE sul
conto «Risorse proprie
dell'Unione europea», in
esecuzione della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della
Corte Europea di
Giustizia.
2. Il predetto pagamento
di 30 milioni di euro e le eventuali altre
penalita' inflitte dalle
Istituzioni comunitarie per il mancato
recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui
alla citata
sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09,
fanno carico sulle
risorse recuperate dall'INPS
a fronte dei
medesimi sgravi
contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Art. 90
Interventi per favorire
l'afflusso di capitale di rischio verso
le
nuove imprese
1. All'articolo 31
del decreto legge
6 luglio 2011,
n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n.111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole
"armonizzati UE" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e'
sostituita dalla seguente
"b) avere sede
operativa in Italia;";
2) la lettera c) e'
sostituita dalla seguente "c) le relative quote
od azioni devono essere direttamente detenute, in via
prevalente, da
persone fisiche;";
c) al comma 5:
1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative
e";
2) e'
aggiunto, in fine,
il seguente periodo
"Le quote di
investimento oggetto delle misure di cui al presente
articolo devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e
media impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.".
Art. 91
Modifiche alla
disciplina del trasferimento all'estero
della
residenza fiscale dei soggetti che esercitano
imprese commerciali.
Procedura d'infrazione n. 2010/4141
1. All'articolo 166 del
testo unico delle imposte sui
redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.
917, dopo il comma 2-ter, sono
aggiunti i seguenti:
"2-quater. I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle
imposte sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza
in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile
a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio,
del 16 marzo
2010, in alternativa
a quanto stabilito
al comma 1,
possono
richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi
previsto in
conformita' ai principi
sanciti dalla sentenza
29 novembre 2011,
causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non
regolamentare sono adottate
le disposizioni di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra
l'altro,
le fattispecie che determinano
la decadenza della
sospensione, i
criteri di determinazione
dell'imposta dovuta e
le modalita' di
versamento.".
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano ai
trasferimenti
effettuati
successivamente alla data
di entrata in
vigore del
presente decreto.
3. Il
decreto da adottare
ai sensi del
comma 2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui
redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' emanato
entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 92
Tutela procedimentale
dell'operatore in caso di controlli
eseguiti
successivamente all'effettuazione
dell'operazione doganale
1. All'articolo 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel
rispetto del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge
27
luglio 2000, n. 212,
dopo la notifica
all'operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o
nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo
della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale
devono essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti
a base
delle irregolarita', delle
inesattezze, o degli errori relativi
agli
elementi
dell'accertamento
riscontrati nel corso
del controllo,
l'operatore interessato puo'
comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio
doganale prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".
2. All'articolo 12 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,
e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti
e le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui
all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative in
materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio
1973, n. 43, si applicano
le disposizioni dell'articolo
11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
3. Dall'attuazione dei
commi 1 e 2 non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Le amministrazioni
interessate e, in
particolare, gli uffici
incaricati degli
accertamenti doganali e della revisione dei medesimi,
provvederanno
agli adempimenti derivanti
dall'attuazione delle predette
disposizioni con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 93
Preclusione all'esercizio
della rivalsa al cessionario o
committente
dell'imposta pagata in conseguenza di
accertamento o rettifica
1. All'articolo 60 del
decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito
dal seguente:
"Il
contribuente ha diritto
di rivalersi dell'imposta
o della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica
nei
confronti dei cessionari dei
beni o dei
committenti dei servizi
soltanto a seguito del
pagamento dell'imposta o
della maggiore
imposta, delle sanzioni
e degli interessi.
In tal caso,
il
cessionario o il
committente puo' esercitare
il diritto alla
detrazione, al piu' tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a
quello in cui
ha corrisposto l'imposta
o la
maggiore imposta addebitata in via di
rivalsa ed alle
condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria
operazione.".
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti
doganali
1. Avverso i
provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di
non
contabilizzazione a posteriori
dei dazi doganali
adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi
di cui agli articoli 871 e 905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993,
n. 2454
resta sempre ammesso
ricorso giurisdizionale alla
Commissione
Tributaria competente. Dall'attuazione del
presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 95
Modifiche alla unificazione dell'aliquota
sulle rendite finanziarie
1. All'articolo 2
del decreto-legge 13
agosto 2011, n.
138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le
parole: ", ovvero sui redditi di capitale
e sui
redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le
parole: "di cui all'articolo
27," inserire
le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";
c) al comma 13, alla
lettera a), numero 3), dopo le parole "operano
sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del
20 per cento"
sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore
aliquota prevista
per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7
dell'articolo 2
del decreto legge
13 agosto 2011,
n. 138, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";
d) dopo
il comma 18
e' aggiunto il
seguente: "18-bis. Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma
9 dell'articolo 7 e'
abrogato.
2. Alle minori entrate
derivanti dal comma
1, valutate in 5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota
parte
del maggior gettito di
spettanza erariale derivante
dal comma 4
dell'articolo 35 del presente decreto.
Art. 96
Residenza OICR
1. L'articolo
73 del testo
unico delle imposte
sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato:
a) al comma 1 la lettera
c) e' cosi'
sostituita. " c)
gli enti
pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale
nonche' gli organismi
di investimento collettivo
del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato";
b) al comma 3, nel
secondo periodo, dopo le parole "Si
considerano
altresi' residenti
nel territorio dello
Stato" sono aggiunte
le
seguenti parole "gli
organismi di investimento
collettivo del
risparmio istituiti in Italia e";
c) il comma
5-quinquies e' cosi' sostituito:
"5-quinquies. I
redditi degli organismi
di investimento collettivo
del risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con
sede
in Lussemburgo, gia' autorizzati al
collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo
11-bis del decreto-legge
30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle
imposte
sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate
sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si
applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo
26 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e
dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche'
dall'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 97
Modifiche al decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n.
409, nonche' al
decreto-legge 3
ottobre 2006, n.
262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286
1. Al fine di dare
attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009
del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al
Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che
definisce talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la
falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre
2010 relativa ai
controlli di autenticita' ed idoneita' delle
banconote denominate
in euro ed
al loro ricircolo,
nonche'
al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre
2010, relativo alla
autenticazione delle monete
metalliche in euro e al trattamento delle
monete non adatte
alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale
a quello
dell'Unione europea, al decreto-legge 25
settembre 2001, n.
350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Gestione
e distribuzione al pubblico
di banconote e
monete metalliche in euro).
1. I
gestori del contante
si assicurano dell'autenticita' e
dell'idoneita' a circolare delle
banconote e delle monete metalliche
in euro che
intendono rimettere in
circolazione e provvedono
affinche' siano
individuate quelle false
e quelle inidonee
alla
circolazione.
2. Agli effetti della
presente sezione, per gestori del contante si
intendono le banche e, nei limiti della loro attivita'
di pagamento,
le Poste Italiane
S.p.A., gli altri
intermediari finanziari e
prestatori di servizi di pagamento nonche' gli
operatori economici
che partecipano alla gestione e alla distribuzione
al pubblico di
banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita' consiste nel
cambiare banconote o
monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che
svolgono attivita' di custodia e/o trasporto
di
denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b),
del Decreto
legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, limitatamente
all'esercizio
dell'attivita' di trattamento del
denaro contante;
c) gli operatori
economici, quali i commercianti e i casino', che
partecipano a titolo accessorio
alla gestione e
distribuzione al
pubblico di banconote mediante distributori automatici di
banconote
nei limiti di dette attivita'
accessorie.
3. Le verifiche sulle
banconote in euro, previste al comma 1,
sono
svolte conformemente alla
Decisione della Banca
Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e
successive modificazioni
relativa ai controlli di autenticita'
ed idoneita' delle
banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche
sulle monete
metalliche in euro, previste al comma 1, sono
svolte conformemente
alla normativa europea e, in
particolare, al Regolamento
(CE) n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE)
n. 44/2009 e dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del
contante ritirano dalla circolazione le
banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle
quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false
e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca
d'Italia e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del
contante, nei limiti delle attivita' indicate
al
comma 2, ritirano dalla
circolazione le banconote
e le monete
metalliche in euro da
essi ricevute che
risultano inidonee alla
circolazione ma che
non risultano sospette
di falsita' e ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e
le monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia
e al
Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC,
presso l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del
controvalore delle banconote che
risultano
inidonee alla
circolazione in quanto
danneggiate o mutilate
e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla
Decisione della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione
del controvalore delle
monete metalliche che
risultano inidonee alla
circolazione in quanto
danneggiate e'
subordinata al rispetto
dei requisiti previsti
dalla normativa
europea e, in particolare, al
Regolamento (UE), n.
1210/2010. In
relazione a quanto
previsto dell'articolo 8,
paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1210/2010,
le monete metalliche
in euro non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate
o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle
non possono essere rimborsate.
6. Al "Centro
nazionale di analisi delle monete
- CNAC" presso
l'Istituto
Poligrafico e Zecca
dello Stato, di
cui all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio
2002
C 173/02, sono attribuiti
i compiti e
le funzioni di
cui al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete
metalliche in euro
sospette di essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test
di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle
monete
metalliche in euro;
- effettuazione dei
controlli annuali di
cui all'articolo 6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del
personale in conformita' alle modalita'
definite
dagli Stati membri.
7.
contante al fine di verificare il rispetto degli
obblighi previsti
dalla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente
articolo e
dalle disposizioni
attuative del medesimo,
con riferimento alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti
dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo
della
Guardia di Finanza ai
sensi dell'art. 53,
comma 2, del
decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la
Banca d'Italia puo' avvalersi,
anche sulla base
di appositi
protocolli d'intesa
all'uopo stipulati, della
collaborazione del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i
poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e
delle imposte sui
redditi, nell'ambito delle
risorse umane,
finanziarie e strumentali
previste a legislazione
vigente. Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti
che
ritengono necessari, nonche' prelevare
esemplari di banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far
presenziare un
proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero
dell'economia e delle finanze,
il "Centro nazionale di analisi delle monete
- CNAC" e
le altre
autorita' nazionali
competenti, di cui al decreto 26 settembre
2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie
generale, n. 271
del 19 novembre 2002,
stipuleranno appositi
protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita' di
cui agli
articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25
settembre 2001, n.
350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.409,
come modificati e integrati dal presente articolo.
9.
nell'ambito delle rispettive
competenze sulle banconote
e monete
metalliche in euro, emanano
disposizioni attuative del
presente
articolo, anche con
riguardo alle procedure,
all'organizzazione
occorrente per il
trattamento del contante,
ai dati e
alle
informazioni che i gestori del contante sono tenuti
a trasmettere,
nonche', relativamente
alle monete metalliche in euro, alle
misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento
(UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma
sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre
2010 e
successive
modificazioni, al Regolamento
(CE) n. 44/2009
del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento
(CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento
(UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15
dicembre 2010, al
presente articolo, nonche' delle
disposizione attuative di
cui al
comma 9,
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle
banconote e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori
del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si
applica,
in quanto compatibile, l'articolo 145
del Decreto legislativo
1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come
modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso
di un'ispezione,
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione
della
Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e
successive
modificazioni, al presente
articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede
al gestore del
contante di adottare misure
correttive entro un
arco di tempo
specificato. Finche' non sia stato
posto rimedio all'inosservanza
contestata,
di rimettere in
circolazione il taglio
o i tagli
di banconote
interessati. In ogni caso, il
comportamento non collaborativo
del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione
a un'ispezione costituisce di
per se' inosservanza
ai sensi del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel
caso
in cui la
violazione sia dovuta
a un difetto
del tipo di
apparecchiatura per il
trattamento delle banconote,
cio' puo'
comportare la sua
cancellazione dall'elenco delle
apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato sul
sito della Banca
Centrale
Europea.
12. Le violazioni delle
disposizioni di cui alla Decisione
della
Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e
successive
modificazioni, al presente
articolo, nonche' delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di
banche o di
altri intermediari finanziari e prestatori di servizi
di pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo
che esse
possono avere per l'attivita' di
vigilanza.
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre
2010 e
successive modificazioni,
al presente articolo,
nonche'
delle
disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di gestori
del
contante diversi da quelli previsti al comma 12,
il Ministero dell'Economia
e delle finanze,
nell'ambito delle
rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche
in euro,
informano l'autorita' di controllo
competente perche' valuti
l'adozione delle misure e delle
sanzioni previste dalla
normativa
vigente.
14. Fermo restando
quanto previsto ai precedenti
commi,
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di
rigore
adottati nei confronti dei gestori del contante
per l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."
b) dopo l'articolo 8
sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis.
- (Disposizioni concernenti
la custodia delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').
1.
sospette di falsita' ritirate dalla
circolazione ovvero oggetto
di
sequestro ai sensi delle norme di procedura penale
fino alla loro
trasmissione all'Autorita' competente.
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001
come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di
cui al
comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali,
alla Banca Centrale
Europea e ad altre istituzioni
ed organi competenti
dell'Unione
europea.
3.
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma
2
quando la
trasmissione concerne tutte
le banconote in
euro in
custodia nonche' quando le
verifiche cui la
trasmissione e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote
custodite che presentano
le medesime caratteristiche di
falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione
eseguita in conformita' ai commi
2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse,
non si applicano
alla Banca d'Italia le
disposizioni nazionali che
obbligano il
custode a conservare presso di se' le
cose e a
presentarle a ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria.
Se e' disposta la restituzione
agli aventi diritto di banconote gia'
trasmesse ai sensi dei commi 2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio,
equivalente.
5. Alla Banca d'Italia
non e' dovuto alcun compenso per la custodia
delle banconote in euro sospette di falsita'
e la
medesima non e'
tenuta a versare cauzione per la custodia di
banconote oggetto di
sequestro penale.
6. Le competenze e
le funzioni svolte
dalla Banca d'Italia
in
relazione alle banconote sospette di falsita',
di cui ai commi da
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto
Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo
quanto
gia' previsto
dall'articolo 1 della legge 20 aprile
1978 n.154 e
dall'articolo 8 della presente legge.
7. Con decreto del
Ministro della Giustizia possono essere
emanate
disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per
il loro
coordinamento con le vigenti norme in materia penale
e processuale
penale, sentita
delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote
e alle
monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 8-ter. - (Segreto
d'ufficio).
1. Le notizie, le
informazioni e i dati in possesso delle autorita'
pubbliche in ragione
dell'esercizio dei poteri
previsti nella
presente sezione sono
coperti dal segreto
d'ufficio anche nei
confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati
dalle predette autorita' soltanto per
le finalita'
istituzionali ad
esse assegnate dalla
legge. Il segreto
non puo' essere
opposto
all'autorita' giudiziaria quando
le informazioni richieste
siano
necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a
violazioni
sanzionate penalmente.".
2. All'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
come
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n.
286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 e'
sostituito dal seguente:
"152. I gestori del
contante trasmettono, per via telematica,
al
Ministero dell'Economia e delle finanze i
dati e le
informazioni
relativi al ritiro
dalla circolazione di
banconote e di
monete
metalliche in euro sospette
di falsita', secondo
le disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
Italiana.".
b) il comma 153 e'
sostituito dal seguente:
"
delle disposizioni applicative del medesimo comma,
al gestore del
contante
responsabile e' applicabile
la sanzione amministrativa
pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la
sanzione
spetta al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del
Tesoro.".
c) dopo il comma 153
aggiungere il seguente:
"153-bis. Fino
all'entrata in vigore delle disposizioni applicative
di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni
in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze
di
dati e informazioni.".
3. All'attuazione del
presente articolo si provvede senza
nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le
amministrazioni
competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della
Repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti,
Presidente del Consiglio dei Ministri
e
Ministro dell'economia e delle finanze
Passera, Ministro dello
sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino